Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29681 del 02/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29681 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
De Riso Francesco, nato a Napoli, il 22.2.1965 ;
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 20.10.2014 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola Filippi
che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi ;

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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa
dal Giudice di Pace di Napoli, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Colonna
Romano Fabio e De Riso Francesco in ordine ai reati di lesioni personali loro rispettivamente
ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione e ha dichiarato l’inammissibilità della
costituzione di parte civile di De Riso per intempestività della stessa, annullando di
conseguenza la condanna al risarcimento del danno in favore del De Riso e quella al
pagamento delle spese di costituzione di parte civile e confermando la condanna del De Riso al
risarcimento del danno in favore del Colonna da liquidarsi in separa sede, con concessione
immediata di una provvisionale in favore di quest’ultimo.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa ad un primo ricorso che prospetta un unico motivo di doglianza.
1.1Denunzia il ricorrente, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. b c.p.p., inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 54, 582 c.p. e 192
1

Data Udienza: 02/05/2016

c.p.p.. Deduce il ricorrente l’erronea ricostruzione della dinamica dei fatti descritta dalla Corte
territoriale che invece poteva essere del tutto compatibile con la sussistenza dell’esimente della
legittima difesa, e ciò in ragione del fatto che era stato il suo contendente ad aggredirlo per
primo e che la diversa corporatura delle parti rendeva compatibile l’alternativa ricostruzione
dei fatti descritta nel ricorso.
1.2 Con un secondo ricorso presentato dal medesimo difensore sempre l’imputato De Riso
denunzia, ai sensi dell’art. 606, lett. b e c, c.p.p., violazione di legge in ordine alla disposta

duole il ricorrente dell’erronea interpretazione resa dalla Corte territoriale in relazione ai
predetti parametri normativi, assumendo che, anche in ragione della peculiarità del rito
celebrato innanzi al giudice di pace ( che prevede il tentativo di conciliazione ), la costituzione
della parte civile può avvenire anche dopo la costituzione delle parti e fino alla formale
apertura del dibattimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. I ricorsi sono inammissibili.
2.1 Deve essere precisato che i ricorsi sono stati presentati dall’unico ricorrente ai soli effetti
civili, essendo i reati oggetto di contestazione già dichiarati prescritti dal giudice di appello.
3. Il primo ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto e generico.
Sul punto, giova ricordare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello,
sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto
l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma
anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581,
comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
ampia e logicamente corretta in punto di insussistenza della invocata esimente della legittima
difesa, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
2. Ma anche il secondo ricorso è inammissibile, questa volta per manifesta infondatezza.
2.1 Qui appare un dato processuale incontestabile quello secondo la richiesta di costituzione di
parte civile è intervenuta ( e dunque correttamente respinta ) dopo la costituzione delle parti,
e dunque in modo non tempestivo.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che la costituzione di parte
civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’art. 484 cod. proc. pen.
e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare
costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l’apertura del dibattimento
(Sez. 6, n. 10958 del 24/02/2015 Ud. (dep. 13/03/2015 ) Rv. 262988 ; Sez. 3, n. 44442 del
03/10/2013 – dep. 04/11/2013, 0, Rv. 257529).

2

esclusione della sua costituzione di parte civile, e ciò in relazione agli artt. 79 e 484 c.p.p.. Si

3.Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento,
in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro
1000.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 2.5.2016

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