Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29680 del 05/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29680 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARTARO DOMENICO N. IL 12/06/1956
avverso la sentenza n. 3015/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 05/04/2013

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata è stata confermata la pronuncia
resa dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura in data 2/4/10,
con cui Antonio Palmirotta, Domenico Tartaro e Pietro Palmirotta erano
stati riconosciuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 44,
alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa del Tartaro ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
la estinzione del reato edilizio per intervenuta sanatoria e la estraneità
dell’imputato al delitto di violazione dei sigilli, commesso solo da Antonio
Palmirotta, come riconosciuto dallo stesso;
-che i motivi di annullamento sono manifestamente infondati;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale adottata dal decidente, nel ritenere la concretizzazione dei
reati in contestazione e la ascrivibilità di essi in capo al prevenuto;
-che in relazione alla censura mossa con il primo motivo, si osserva come
in materia edilizia non sia ammissibile il rilascio di una concessione in
sanatoria ex artt. 36 e 45, d.P.R. 380/01, relativa soltanto a parte degli
interventi abusivi realizzati, ovvero parziale, o subordinata alla esecuzione
di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi
essenziali dell’accertamento di conformità, i quali presuppongono la già
avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla
disciplina urbanistica ( Cass. 9/1/04, n. 1815 ); di tal chè non sono
legittimi i provvedimenti amministrativi che subordinano la sanatoria di
un immobile abusivo alla esecuzione di specifici interventi, finalizzati a
fare acquisire allo stesso la conformità agli strumenti urbanistici ( Cass.
11/10/2000, n. 10601);

lett b), d.P.R. 380/01, e 110, 81, 349 cod.pen., ed erano stati condannati

-che, del pari, del tutto priva di pregio si palesa la seconda censura,
attinente alla estraneità dell’imputato al reato di cui all’art. 349 cod.pen.,
poiché, sul punto la Corte territoriale evidenzia come la posizione del
Tartaro non sia assolutamente scissa da quella del custode, Antonio
Palmirotta, considerando la natura dei lavori eseguiti dopo l’apposizioine
dei sigilli; il ruolo di direttore dei lavori, ricoperto dall’imputato, il quale
realizzazione di interventi in chiara difformità rispetto a quanto
consentito; il carattere tecnico dei lavori posti in essere dopo
l’apposizione dei sigilli, la cui esecuzione necessitava della direzione di
soggetto competente ( Tartaro ). Questi elementi hanno determinato il
giudice di merito nella convinzione, logicamente e giuridicamente
corretta, che l’imputato nel corso degli anni ha continuato ad avere un
ruolo primario nella realizzazione della volontà del committente i lavori, e
cioè nella edificazione di quella abitazione, così da fare ritenere che il
reato di cui all’art. 349 cod.pen. non fu commesso solo dal predetto
Palmirotta, quanto, piuttosto, da questi in concorso con colui che quei
lavori aveva diretto prima del sequestro e che anche successivamente
intervenne, completando le opere e tentando di sanare l’illecito.
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 5/4/2013.

fino al momento del sequestro, aveva, in concorso, diretto la

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