Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2968 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2968 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VINCENTI DANILO N. IL 16/07/1973
avverso la sentenza n. 9675/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Do ,
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ‘rel Po
che ha concluso per
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ha.Torir, tra. e

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma con sentenza del 13 maggio 2014, in camera
di consiglio, confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 21 febbraio 2007
che aveva condannato Vincenti Danilo alla pena di mesi 10 di reclusione ed C
3.000,00 di multa riconosciuta l’ipotesi di cui all’alt 73, comma 5, T. U. stup., con
le generiche e la riduzione per la scelta del rito abbreviato. L’imputato deteneva

singole medie (vedi imputazione), in Roma il 30 gennaio 2007.
2. Vincenti Danilo propone ricorso per cassazione a mezzo del proprio
difensore deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari
per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Inosservanza dell’alt 2, comma 4, del cod. pen., in relazione all’art.
606, lettera B, del cod. proc. pen.
La Corte costituzionale con la sentenza 32/2014 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’ad 4 bis del D.L. 30 dicembre 2015, nr 272 convertito con
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, nr. 49, che aveva unificato il regime
sanzionatorio per le droghe leggere uniformandolo a quello delle c.d. droghe
pesanti, così facendo rivivere il più favorevole trattamento ante riforma. Il Giudice
di merito doveva quindi individuare la norma più favorevole da applicare alla
fattispecie, tenuto conto delle pene previste, nella misura edittale. La norma
precedente applicabile prevedeva una pena di mesi 6 di reclusione nel minimo e di
anni 4 nel massimo, con la multa da 1.032,00 a 10.3291,0 C, anziché la pena
della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da C 3.000,00 ad C 26000,00 per l’ad
73, comma 5 T. U. stup.
In primo grado la pena finale irrogata all’imputato costituiva meno di 1/6
della pena massima, al contrario tale pena, confermata in appello costituisce circa
/4 della pena massima irrogabile. E pertanto risulta sproporzionata al caso di

1

specie e costituisce di fatto reformatio in pelus e non già conferma della sentenza
di primo grado
2. 2. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art 606, lettera E
del cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Roma non ha del resto motivato la conferma della
pena, in relazione alla nuova normativa, come richiesto oralmente dalla difesa (la
sentenza della torte costituzionale è infatti intervenuta dopo l’appello, prima della

complessivi gr 38,5 di sostanza stupefacente di tipo hashish, pari a 197 dosi

decisione impugnata con ricorso in cassazione odierno); infatti la pena di mesi 10
di reclusione non solo non costituisce il minimo ma, avuto riguardo alla pena
edittale massima di anni 4 di reclusione considerate le detrazioni per il rito e le
generiche, farebbe coincidere la pena base applicata alla metà del massimo della
pena edittale. Ciò costituisce una sproporzione sanzionatoria, assolutamente non
motivata.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza con ogni consequenziale

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato sul trattamento sanzionatorio, in relazione
all’intervento della torte costituzionale e alle modifiche legislative.
Nel nostro caso nella sentenza si è irrogata una pena di mesi 10 di
reclusione ed € 3.000,00 di multa riconosciuta l’ipotesi di cui all’ad 73, comma
5, T. U. stup., con le generiche e la riduzione per la scelta del rito abbreviato, e
la decisione impugnata ha motivato sul trattamento sanzionatorio, nei seguenti
termini: “Le modalità e le circostanze dell’azione… nonché i precedenti penali
esistenti a carico del Vincenti non consentono la individuazione della pena nel
minimo di legge. Pena equa e commisurata al reale disvalore del fatto si stima
quella irrogata dal primo giudice che va, pertanto, confermata”; la sentenza non
tiene conto del motivo di appello relativo all’intervento della Corte costituzionale
n. 32 del 2014.
Per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena o
l’aumento di pena, in relazione alle così dette “droghe leggere” deve essere
oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della
più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della
sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la
incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n.
49 – che ha convertito il di. 30 dicembre 2005, n. 272 – e ha determinato, in
merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente.
(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 – dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263717).
Nella nostra ipotesi si discute di droghe leggere (vedi imputazione).
Quando i giudici del merito (del primo grado, tribunale di Roma, 21
febbraio 2007) hanno determinato, nel caso di specie, il trattamento
sanzionatorio, essi hanno giudicato utilizzando i parametri normativi previsti
2(c.:

50

/44

provvedimento di legge.

dalla legge al momento del commesso reato ma diversi rispetto a quelli stabiliti
dalle leggi successive e dall’intervento della Corte costituzionale. La Corte di
Appello di Roma (13 maggio 2014) invece non ha tenuto conto dell’intervento
della Corte costituzionale n. 32 del 2014.
La previsione sanzionatoria, reintrodotta per effetto della sentenza della
Corte costituzionale, stabilisce per le sostanze stupefacenti, dì cui alle tabelle II e
IV dell’art. 14 la pena della reclusione da due a sei anni oltre la multa da
5.146,00 a 77.468,00 C a differenza del regime dichiarato incostituzionale che

C di multa; per l’art 73, quinto comma, T. U. stup. – ritenuto dal giudice del
merito nella vicenda in giudizio – la pena reintrodotta per effetto della sentenza
della Corte costituzionale, stabilisce per le sostanze stupefacenti, di cui alle
tabelle II e IV dell’art. 14 la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni
oltre la multa da 1.032,00 a 10.329,00 C. Il successivo intervento legislativo, ha
rivisto la struttura del quinto comma dell’art. 73, citato, prevedendo una
fattispecie costituente titolo autonomo di reato e non più circostanza attenuata
del reato base di cui all’art 73, primo comma T. U. stup. (decreto legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio
2014, n. 10, e poi ulteriormente modificato con il decreto legge 20 marzo 2014,
n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) con la
previsione della pena da sei mesi a quattro anni e della multa da C 1.032,00 ad C
10.329,00.
Il trattamento sanzionatorio pertanto va rivisto applicando la norma più
favorevole, come risultante dall’intervento della Corte costituzionale citate e dalle
modifiche legislative. Sarà il giudice del merito che dovrà individuare la norma
più favorevole ex art 2 del cod. pen., in relazione alla concreta fattispecie.
La sentenza deve pertanto annullarsi limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della corte dì Appello di Roma.

prevedeva la pena da sei a venti anni di reclusione e da 26.000,00 a 260.000,00

4

PQM
Annulla con rinvio limitatamente alla determinazione della pena la
sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso il 5/11/2015

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