Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29679 del 04/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29679 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BORGIA NICOLA N. IL 17/07/1967
avverso la sentenza n. 1432/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
05/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI
•
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Prt Ai” A
che ha concluso per A. 3- i2. rbt pi 2/40i”.i.: 0 ” (
Data Udienza: 04/07/2014
14683/13
Considerato che Nicola Borgia impugna la sentenza in epigrafe con la quale è stato ritenuto
responsabile di evasione;
che il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità;
che le censure dedotte (vizi di motivazione in ordine allo stato di necessità ed al dolo), ove anche
risultassero fondate, condurrebbero ad un annullamento della sentenza con prosecuzione del
giudizio di merito;
che peraltro il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione e l’art.129 c.p.p. impone di
dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non
appare evidente la necessità di pervenire a una decisione più favorevole.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014
Il
In fatto e in diritto