Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29679 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29679 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOVARESE PAOLO N. IL 07/07/1953 parte offesa nel procedimento
c/
POIRE’ ROBERTA N. IL 15/09/1964
MELA PIERLUIGI N. IL 21/12/1949
CASACCI SANDRA N. IL 22/03/1951
FRASSON GIOVANNI GIANNI N. IL 23/04/1958
avverso l’ordinanza n. 228540/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO,
del 18/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

,.

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1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

in esito alla camera di consiglio partecipata, ha archiviato il procedimento
sorto dalla denuncia proposta da PAOLO NOVARESE nei confronti di
Roberta Poirè, Pierluigi Mela, Sandra Casacci, Gianni Giovanni Frasson,
ricorre per cassazione, a mezzo del difensore avv. Umberto Frattini, il
NOVARESE, chiedendone l’annullamento per ragioni afferenti il contenuto
della decisione (motivi di: violazione di legge in relazione all’omesso
esame delle istanze di sequestro, violazione del contraddittorio per
mancato esame delle istanze istruttorie, mancata assunzione di prove
decisive).
2. Il ricorso è originariamente inammissibile perché i motivi
sono diversi da quelli consentiti, conseguente è la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000 – equa al caso – in favore della Cassa delle ammende.
Avverso l’ordinanza di archiviazione per volontà del legislatore
il ricorso per cassazione è ammissibile non per motivi afferenti il
contenuto argomentativo del provvedimento (unici dedotti), ma per
violazione del contraddittorio consistente nella mancata celebrazione
dell’udienza camerale, nella fattispecie svoltasi [per tutte

Sez.1, sent.

9440/2010, secondo cui: “2. Il provvedimento impugnato è stato emesso
a seguito della opposizione della ricorrente, all’esito della rituale
instaurazione e celebrazione dell’udienza partecipata in camera di
consiglio. Ora, la violazione del contraddittorio è l’unico vizio denunziabile
con il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione, vuoi preso de
plano vuoi, a maggior ragione emesso a seguito di camera di consiglio
(S. U., sent. 24 del 1995, citata, e tra molte, Sez. 6, n. 436 del
05/12/2002, Mione; Sez. 1, n. 8842 del 07/02/2006, Laurino; Sez. 6, n.

9\

1. Avverso l’ordinanza con cui in data 18.7.14 il GIP di Milano,

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2

3896 del 26/10/1995, Ronchettí; Sez. 6, n. 3018 del 20/09/1991, Di
Salvo;). Osta a una diversa lettura il principio di tassatività dei mezzi
d’impugnazione e non v’è ragione costituzionalmente imposta di un
ampliamento della piattaforma dei vizi denunzia bili mediante ricorso. La
natura, “interlocutoria e sommaria… finalizzata a un controllo di legalità
sull’esercizio dell’azione penale e non a un accertamento sul merito
dell’imputazione” (C. cost. ord. nn. 153 del 1999, 150 del 1998, 54 del

servente il controllo di legalità e obbligatorietà dell’azione penale, che
tradizionalmente si riconosce assistere lo ius ad loquendum e gli
strumenti di tutela dell’offeso (“negli stretti limiti in cui ciò risponda” a
tale funzione di controllo: C. cost. ord. n. 95 del 1998), consentono
d’affermare difatti che alla pretesa sostanziale del
denunziante/querelante offrono comunque adeguata garanzia: da un lato
la possibilità di sollecitare una riapertura delle indagini anche sulla scorta
di indagini difensive; dall’altro l’intatta facoltà esercitare i propri diritti
d’azione e difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, nella sede
(civile) propria. 2.1. Non è possibile per tali ragioni denunziare la nullità
del provvedimento di archiviazione per vizi di motivazione che non si
risolvano in violazioni del contraddittorio e neppure è possibile impugnare
il provvedimento assertivamente affetto da error in indicando (errore che
evidentemente si sostiene commesso allorché s’afferma che i fatti
andavano diversamente qualificati) in quanto basato su non condivisibili
interpretazioni della legge sostanziale, qualificandolo abnorme (cfr. Sez.
5, n. 5052 del 21/10/1999, Andreucci; Sez. 6, n. 1416 del
22/03/2000)]”.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.6.2015

2003; sent. n. 319 del 1993), dell’archiviazione e la ratto, esclusivamente

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