Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29679 del 02/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29679 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
MUNZONE FRANCESCO, nato a Catania, il 1.08.1989;
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania del 16.3.2015 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola Filippi
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza
emessa dal Tribunale di Catania, ha ordinato che della pena inflitta non fosse fatta menzione
nel casellario giudiziario, confermando nel resto la impugnata sentenza per il reato di cui
all’art. 493 c.p.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa ad un unico motivo di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente l’erronea applicazione della legge penale. Osserva che nel caso di
specie si versava in una tipica ipotesi di falso innocuo, perché, contrariamente a quanto
ritenuto dalla Corte distrettuale, la prescrizione dell’esame teorico di guida nella forma orale
anziché in quella scritta per alcune categorie di soggetti ( tra i quali coloro che non hanno
conseguito la licenza media ) non costituisce affatto una modalità agevolata e semplificata per
conseguire il titolo abilitativo alla guida, rendendo così del tutto innocua e non lesiva del bene

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Data Udienza: 02/05/2016

protetto dalla norma incriminatrice la sua falsa dichiarazione in ordine al non conseguimento
della licenza media.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1 Ritiene la Corte che non si versi nella invocata ipotesi di falso innocuo, atteso che già la
forma semplificata di esecuzione della prova di esame teorica ( forma orale anziché scritta )
per il conseguimento del titolo abilitativo per la guida automobilistica rende palese l’evidente

lesione del bene-interesse protetto dalla norma penale.
Ne discende che l’inammissibilità del ricorso comporta la preclusione per questa Corte della
possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 del codice di rito (quale la
prescrizione). Ed invero, la prescrizione è maturata nel caso di specie in data 21.7.2015 e
dunque successivamente alla sentenza qui impugnata.
Deve invero precisarsi che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la
prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso ( Cass.
Sez. Un. n. 32 del 22.11.2000 ; Cass. n. 18641/2004 ). In buona sostanza, si è ritenuto che,
trattandosi di un atto di parte meramente apparente e come tale improduttivo di effetti, esso è
inidoneo a determinare l’accesso all’ulteriore stato e grado del processo, non determinando la
costituzione di un valido rapporto processuale, e ciò comportando che non scatta l’obbligo,
previsto dall’art. 609 comma 2 cod. proc. pen., di decidere sulle questioni rilevabili d’ufficio in
ogni stato e grado del procedimento, tra le quali rientra la prescrizione.
2.2 Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento,
in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro
1000.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2.5.2016

vantaggio conseguito dall’imputato nell’accesso a quella forma semplificata di esame e la

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