Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29678 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29678 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANI GIUSEPPE N. IL 30/09/1994
avverso la sentenza n. 1996/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del
24/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

45893/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina in data
24.3.14 che confermava la sua condanna per evasione nei termini deliberati dal

mezzo del difensore, enunciando motivo di vizi della motivazione e violazione di
legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento
sanzionatorio.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. (in
particolare la Corte distrettuale avendo rivalutato con autonomo specifico
apprezzamento quanto dedottole) – deduzioni difensive che si risolvono nella
mera sollecitazione ad una diversa valutazione del materiale probatorio, del tutto
preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04.06.2015

locale Tribunale il 4.9.13, ricorre per cassazione l’imputato GIUSEPPE SIANI a

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