Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29676 del 02/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29676 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

sul ricorso proposto da:
PIERFELICE GABRIELE nato il 26/07/1954 a CEPAGATTI

avverso la sentenza del 01/10/2014 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 02/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI
Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI
(
(

che ha concluso per/C2

Uditi difensor A v.;

Data Udienza: 02/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 30 novembre 2014 la Corte di appello di L’Aquila, in
parziale riforma della sentenza del 21 ottobre 2009 del Tribunale di Pescara,
sezione di Penne, dichiarava l’estinzione dei reati ascritti all’imputato Gabriele
Pierfelice, confermando le statuizioni civili da liquidarsi in separato giudizio a
favore delle parti civili Elda Buccieri e Palmerico Puca.
All’imputato era stato contestato il delitto continuato previsto dagli artt. 481
e 485 cod. pen. per avere, quale progettista e direttore dei lavori, presentato

– al Comune di Cepagatti, una DIA, con allegata dichiarazione asseverata del
progettista, apponendovi la falsa firma di Palmerino Puca;
– all’Agenzia del territorio di Pescara, tre dichiarazioni di accertamento di
proprietà immobiliare, apponendovi la falsa firma di Palmerino Puca;
– ancora all’Agenzia del territorio di Pescara, una denuncia di cambiamento,
apponendovi le false firme di Palnnerino Puca ed Elda Buccieri.
L’imputato aveva ammesso di avere egli apposto le false sottoscrizioni dei
suoi clienti ma di averlo fatto in buona fede, ritenendosi a ciò autorizzato dal
mandato professionale ricevuto.
I giudici del merito avevano escluso che potesse darsi credito alla pretesa
che un professionista come l’imputato potesse credersi autorizzato a vergare, in
calce a documenti da presentare alla pubblica amministrazione, le false
sottoscrizioni dei suoi clienti.
La Corte territoriale concludeva affermando che la natura degli atti
contraffatti deponeva per la correttezza della qualificazione giuridica delle
condotte ai sensi degli artt. 481 e 485 cod. proc. pen..
2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore.
2 – 1 – Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto.
L’imputato, infatti, aveva ricevuto dalle persone offese una procura speciale
che lo delegava ad agire in loro nome ed a sottoscrivere, per loro conto ed in
nome loro, gli atti e le dichiarazioni che si sarebbero dovute compilare e
presentare ai pubblici uffici.
Era quindi pacifico il suo potere di rappresentare le parti civili e l’avere
sottoscritto gli atti con i loro nomi altro non era che un errore sul fatto che
costituisce reato, ai sensi dell’art. 47 cod. pen..
2 – 2 – Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge, ed in
particolare degli artt. 481 e 485 cod. pen., in ordine alla qualificazione giuridica
delle condotte, e dell’art. 129 cod. proc. pen. per la mancata assoluzione
dell’imputato, pur in presenza di causa estintiva del reato.
1

agli uffici pubblici competenti, fino al 26 luglio 2006, i seguenti documenti:

Si assume, infatti, che tutti gli atti sui quali erano state apposte le false
sottoscrizioni erano scritture private perché non contenevano alcuna
attestazione. Si trattava inoltre di soli falsi materiali e non di falsi ideologici.
L’elemento del danno, essenziale per la configurabilità dell’ipotesi prevista
dall’art. 485 cod. pen., era insussistente perché l’imputato aveva già, comunque,
ricevuto l’incarico di procedere alle ristrutturazioni edilizie che tali atti erano
destinati a consentire.
La Corte non aveva motivato sul punto, violando così il disposto del comma

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1 – La sentenza impugnata ha decretato l’estinzione per prescrizione dei
delitti contestati all’imputato. Residuano, quindi, soltanto le statuizioni civili.
2 – Il primo motivo è inammissibile perché interamente versato in fatto.
Il ricorrente, infatti, richiede una nuova valutazione dell’elemento soggettivo
del delitto contestato per un difetto di motivazione quando, invece, l’apparato
argonnentativo posto dai giudici del merito a fondamento della condanna è
congruo e privo di manifesti vizi logici.
Non è infatti credibile che un professionista aduso a compiere pratiche
edilizie ritenga di poter firmare gli atti di impulso della procedura amministrativa
in corso apponendo ai medesimi le false sottoscrizioni dei suoi clienti e non,
eventualmente, la propria firma come delegato degli stessi.
3 – E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo perché il ricorrente
non spiega la ragione per la quale la diversa qualificazione giuridica delle
condotte poste in essere potrebbe incidere sulla misura del risarcimento del
danno che, oltretutto, non è stato neppure quantificato dai giudici del merito.
4 – Parimenti infondata è anche l’ultima argomentazione tratta nell’ambito
del secondo motivo del ricorso, la mancata assoluzione dell’imputato ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., sia perché non viene individuata alcuna prova
evidente dell’innocenza del ricorrente (il vantaggio ricercato può essere di
qualsiasi natura, anche lecita, e, quindi, può essere costituito anche dal non
doversi confrontare con i clienti prima della presentazione degli atti da sottoporre
alla loro firma), sia perché la permanenza delle statuizioni civili avrebbe impedito
al giudice di decidere in fase predibattimentale o con cognizione non piena.
5 – Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando lo stesso in colpa, della somma,
ritenuta equa nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
2

secondo dell’art. 129 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA