Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29675 del 02/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29675 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
CARBONELLI GIANLUIGI, nato a NAPOLI, il 19.3.1971 ;
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 9.1.2015 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola Filippi
che ha concluso per il rigetto del ricorso ;
udito per la parte civile l’Avv. Antonio Nocera, che ha concluso associandosi alle conclusioni del
Pg e depositando conclusioni e nota spese ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha confermato nei confronti del predetto
imputato la sentenza emessa in data 3.10.2011 dal Giudice di Pace di Napoli per i reati di cui
gli artt. 582 e 612 c.p..
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa ad un unico motivo di doglianza.
1.1 Deduce il ricorrente l’inosservanza di norme processuali, e in particolare degli artt. 82 e
523 c.p.p.. Si duole il ricorrente della erroneità della decisione del giudice di appello là dove
aveva ritenuto che la mancata presentazione delle conclusioni scritte integrasse una mera
irregolarità che non comportava la revoca tacita della costituzione della parte civile, come
prescritto dall’art. 82 del codice di rito ; rileva, inoltre, che le conclusioni formulate oralmente
dalla parte civile si erano limitate a riportarsi alle conclusioni del Pm, senza una esplicita
richiesta risarcitoria.
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Data Udienza: 02/05/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Ante omnia, deve essere evidenziato che i reati per cui si procede risultano prescritti al
14.7.2015, e cioè dopo la sentenza resa in grado di appello. Tuttavia, ciò non rileva giacché la
questione devoluta alla cognizione della Corte riguarda solo ed esclusivamente il profilo della
costituzione della parte civile e del conseguenziale risarcimento del danno accordato a

3. Sul punto, anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa all’orientamento
interpretativo secondo cui non si configura l’ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte
civile per mancata presentazione delle conclusioni (art. 523 cod.proc.pen.), allorché la parte si
richiami alle conclusioni presentate all’atto della costituzione oppure siano verbalizzate le
richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione
delle spese ( Cass., Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007 – dep. 26/10/2007, Rosi, Rv. 237773 ;
Sez. 5, n. 42715 del 18/07/2012 – dep. 06/11/2012, Mori, Rv. 254172).
Sul punto, va detto che due sono le potei di revoca tacita della costituzione di parte civile, la
cui natura è quella di negozio giuridico unilaterale che sottrae al giudice penale il poteredovere di giudicare in ordine alla domanda risarcitoria, e cioè, da un lato, l’ipotesi in cui la
parte civile trasferisca l’azione in sede civile e, dall’altro, quando non presenti le conclusioni a
sensi dell’art. 523 c.p.p.
In realtà, va precisato che la ratio della disciplina consiste nella necessità di acquisire
processualmente delle richieste ferme e precise da parte del danneggiato ( così, Cass. Pen.
Sez. 5 19.11.01, n. 41141, Friso)
Orbene, allorquando queste esistano per il richiamo alle conclusioni già presentate all’atto della
costituzione o per la verbalizzazione delle richieste orali, la finalità della norma – che richiede la
presentazione delle conclusioni scritte – può ritenersi soddisfatta.
Va aggiunto che – quanto alla presunzione di revoca tacita prevista dall’art. 82 c.p.p. in
relazione all’art. 523 c.p.p. – una volta verbalizzate le richieste della parte civile nel senso della
condanna al risarcimento del danno ( o di concessione di una provvisionale e della refusione
delle spese ), come avvenuto proprio nel caso di specie ( cfr. verbale del 3 ottobre 2011 ), il
cui contenuto implicitamente comprende la statuizione sul danno, si tratterebbe, in realtà, di
una contraddizione in termini opinare diversamente, non potendosi presumere una revoca di
fronte ad una esplicita domanda risarcitoria, sia pure richiesta oralmente, ma trasfusa
pienamente nella verbalizzazione scritta.
Pertanto, “ancorché la precisazione delle conclusioni della parte civile non sia stata presentata
nella forma scritta, come richiesto dall’art. 523 c.p.p., essendo state precisate oralmente le
conclusioni, di cui vi è la prova scritta nel verbale in termini precisi, tale forma irrituale non
può che costituire una irregolarità che non comporta alcuna sanzione, in quanto la
conseguenza della revoca presunta può verificarsi solo se la parte civile non precisi in alcun
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quest’ultima.

modo le sue conclusioni nella fase della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini
delle sue conclusioni” ( così, espressamente Cass., Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, cit.
supra).
Ne discende il rigetto del ricorso.
In base al principio della soccombenza, l’imputato deve essere condannato, alla rifusione delle
spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e condanna il
ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro
1500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2.5.2016

P.Q.M.

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