Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29674 del 05/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29674 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORA’ BRUNO N. IL 04/03/1966
avverso la sentenza n. 2210/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 05/04/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza emessa 1’01/10/2012, in
riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, in data 11/03/2011 – appellata
dal PM e dal PG nei confronti di Bruno Fiorà, imputato del reato di cui all’art. 2,
comma 1 bis, L. 638/1983 (come contestato in atti) ed assolto dallo stesso
perché il fatto non sussiste – lo dichiarava colpevole del reato ascrittogli e lo
condannava alla pena di mesi due di reclusione ed C 300,00 di multa; pena

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di
motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; in relazione alla sussistenza
della responsabilità penale dell’imputato.

3. Le censure sono del tutto generiche e, comunque, manifestamente
infondate. La Corte Territoriale ha congruamente motivato in ordine alla
sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, mediante valutazioni di
merito immuni da errori di diritto (vedi pagg. 3, 4 sentenza 2° grado).

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Bruno Fiorà
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 05 Aprile 2013

sospesa e non menzione.

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