Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29674 del 02/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29674 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SÉ,UTEPZ4
sul ricorso proposto da:
RIZZA GAETANO nato il 01/05/1981 a SIRACUSA
TOMARCHIO LUCIO nato il 18/09/1974 a CATANIA

avverso la sentenza del 24/11/2014 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 02/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI
Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI
che ha concluso per ev,s44.4.4.4.1,4ciad
( ,o)

Udit i difensor Av ;

Data Udienza: 02/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 24 novembre 2014 la Corte di appello di Roma, in
parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 18 maggio 2009,
dichiarava estinti per prescrizione i reati rispettivamente ascritti a Gaetano Rizza
e a Lucio Tomarchio, confermando le statuizioni civili poste a loro carico ed in
favore delle parti civili Meeting Point A. Ltd., in persona del legale
rappresentante Roberto Fiore, e Associazione culturale Easy London, in persona
del legale rappresentante Maurizio Catena.

della pubblicazione, nel marzo 2006, di un articolo (intitolato “Vacanze lavoro:
come Easy London finanzia Forza Nuova”), a sua firma, sul periodico pubblicato
sul sito web “Girodivite.it “, in cui se ne affermava il collegamento con ambienti
ed associazioni nazi-fascisti, considerando anche che il Fiore era il leader del
movimento politico Forza Nuova.
Al Tomarchio era ascritto il medesimo fatto di diffamazione, ai sensi però
dell’art. 57 cod. pen., perché quale direttore responsabile del periodico
pubblicato sul sito, non aveva impedito l’uscita dell’articolo diffamatorio,
omettendo un adeguato controllo.
2 – Propongono ricorso i due imputati con unico atto ed a mezzo del
medesimo difensore.
Con l’unico motivo deducono violazione di legge, ed in particolare dell’art.
129 cod. proc. pen., e difetto di motivazione posto che la Corte territoriale, in
violazione della norma indicata, non aveva preso atto dell’evidenza della prova di
innocenza del Tomarchio, derivante dal fatto che la responsabilità per omesso
controllo prevista dal’art. 57 cod. pen. riguarda i soli direttori di periodici diffusi a
mezzo della stampa e non i direttori dei periodici pubblicati sui siti web.
In senso conforme è la giurisprudenza di legittimità: cita le pronunce della
Sezione 5 n. 44126 del 29/11/2011 e n. 35511 del 16/07/2010.
Anche per il Rizza vi era la prova di innocenza sussistendo l’esimente del
diritto di cronaca e di critica, esclusa dai giudici solo grazie alle contrarie
dichiarazioni dei rappresentanti legali delle persone offese, escussi come
testimoni.
Si sarebbe dovuto, invece, dare più completo conto delle circostanze riferite
dall’imputato circa la veridicità delle notizie, avvalorate anche dalle pubblicazioni
uscite su altri siti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti dai due imputati sono inammissibili.

1

Al Rizza era contestata la diffamazione aggravata dei due enti, a seguito

Entrambi i ricorrenti, infatti, hanno personalmente rinunciato ai motivi di
ricorso, con atto da loro sottoscritto e con la sottoscrizione autenticata dal loro
difensore.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, versando gli stessi in colpa, della somma, ritenuta
equa nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto che la causa di
inammissibilità è sopravvenuta), in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2016.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA