Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29673 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29673 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIGUORI MICHELANGELO N. IL 09/11/1982
avverso la sentenza n. 14811/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

45772/14 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza con cui in data 4.6.14 la Corte d’appello di
Torino ha confermato la sua condanna per reato di evasione e in particolare la

enunciando motivo di inosservanza dell’art. 69.2 c.p. e manifesta illogicità della
motivazione.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo é
manifestamente infondato e al tempo stesso diverso da quelli consentiti.
La Corte d’appello ha preso atto della discrasia tra dispositivo e
motivazione della prima sentenza: pur indicando entrambe la pena finale in sei
mesi di reclusione, il primo attestava equivalenza tra le circostanze, la seconda
prevalenza. Ma ha operato uno specifico apprezzamento di merito, spiegando
perché condivideva il giudizio di equivalenza risultante dal dispositivo, con ciò,
tra l’altro, sanando ogni vizio di motivazione sul punto.
Le censure del ricorso, pertanto, si risolvono in doglianze di merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa elle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.6.2015

pena applicata in primo grado, ricorre l’imputato Michelangelo Liguori

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