Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29673 del 02/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29673 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

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sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
PESCARA
nei confronti di:
BUCCIARELLI BAMBINA nato il 31/01/1939 a CELLINO ATTANASIO

avverso la sentenza del 15/01/2010 del GIUDICE DI PACE di PESCARA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 02/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI
Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI
che ha concluso per

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Ote6/d yitve,t564;14442

Data Udienza: 02/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza del 15 gennaio 2010 il Giudice di pace di Pescara
dichiarava l’estinzione dei delitti di ingiuria e minaccia consumati a danno di
Rosamaria Di Battista da Bambina Bucciarelli, in seguito alle condotte riparatorie
offerte ai sensi dell’art. 35 d. Igs. n. 274 del 2000. Condotte riparatore giunte ad
esito di plurimi rinvii disposti per la composizione bonaria della lite.
Una prima offerta dell’imputata non era stata accettata dalla persona offesa,

risarcimento offerto, pur opponendosi, ancora, la persona offesa, il giudice
l’aveva ritenuta congrua.
2 – Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Pescara censurando, nell’unico motivo, la violazione di legge che si era
concretata nel fatto che l’offerta della condotta riparatoria era stata avanzata
dopo che si era svolta l’intera istruttoria dibattimentale e non, come previsto
dalla legge, in data anteriore alla prima udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1 – In esso, infatti, non si affrontano le argomentazioni spese nella sentenza
impugnata al fine di argomentare le ragioni per le quali si era inteso concedere
all’imputato, come pur prevede l’art. 35 d. Igs. n. 274 del 2000, un termine (ed
una serie di successivi rinvii del medesimo) per meglio precisare e quantificare le
condotte riparatorie. Un termine che, peraltro, è considerato, in alcune
pronunce, non perentorio (in tal senso, Sez. 5, n. 40027 del 10/07/2014,
Corbolini, Rv. 260933; contra, con un orientamento oramai prevalente, e sempre
fatto salvo l’ulteriore termine concesso dal giudice, Sez. 5, n. 31656 del
10/02/2015, Botta, Rv. 265295).
E’ pertanto evidente che il ricorso difetta di specificità.
2 – Emerge, inoltre, dagli atti del fascicolo trasmesso a questa Corte che si è
già celebrato, davanti al Tribunale di Pescara, un giudizio di gravame sulla
medesima sentenza, su iniziativa della parte civile che aveva sollevato censure
analoghe a quelle oggetto della presente fase di legittimità, e, in tale sede, la
sentenza del giudice di pace di Pescara aveva trovato conferma, senza che, poi,
né la parte civile nè la pubblica accusa proponessero ricorso a questa Corte.
E’ pertanto dimostrato che la parte pubblica non aveva manifestato più
interesse a contestare il dictum sul punto del giudice di pace.

P.Q.M.
1

ma, quando la stessa era stata rinnovata con l’aumento della misura del

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2016.

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