Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29672 del 05/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29672 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALAMITA GIUSEPPE N. IL 05/12/1938
avverso la sentenza n. 484/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 05/04/2013

dl/

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa il 02/10/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, in data 06/12/2010,
appellata da Giuseppe Calamita, imputato det reat,t di cui agli artt. 44 lett. b),
94, 95, 71, 72 d.P.R. 380/2001 (come contestat4 in atti) e condannato alla pena
di mesi tre di arresto ed C 4.000,00 di ammenda.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

3.Trattasi di censure del tutto generiche e, comunque, infondate. La Corte
Territoriale ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza della
responsabilità penale dell’imputato, mediante valutazioni di merito immuni da
errori di diritto (vedi pagg. 1, 2 sentenza 2° grado).

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Giuseppe
Calamita con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 05 Aprile 2013

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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