Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29672 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29672 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI RELLA ROBERTO N. IL 05/04/1986
avverso la sentenza n. 2750/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
01/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
45729/14
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato DI RELLA Roberto ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Bari che ha confermato quella emessa a seguito di rito abbreviato dal Tribunale di
Trani in data 20.8.2013, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto responsabile in ordine al
reato di cui all’art. 385 c.p..
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della
prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante non essendosi tenuto conto
di tutta una serie di elementi espressamente dedotti in appello.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il ricorso si rivela inammissibile perché censura, oltretutto in modo generico, l’esercizio dei
poteri discrezionali demandati a riguardo al giudice di merito senza attingere a vizi logici e
giuridici, nella specie insussistenti.