Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29671 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29671 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUACCI DOMENICO N. IL 31/08/1947 parte offesa nel procedimento
c/
CANTA DOMENICO N. IL 14/04/1942
PICARIELLO GERARDO N. IL 17/06/1946
avverso il decreto n. 2999/2009 GIP TRIBUNALE di AVELLINO, del
26/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

45728/14 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso il decreto di archìviazione 26.5.14 del GIP di Avellino
ricorre la persona offesa DOMENICO GUACCI a mezzo del difensore per

fissazione dell’udienza camerale a seguito della sua tempestiva opposizione. Il
ricorso (depositato il 25.6.14) ripropone le ragioni in fatto per le quali avrebbe
dovuto essere ritenuta la falsa testimonianza e la calunnia, lamentando in
definitiva l’omessa motivazione in quanto il GIP si sarebbe limitato a far proprie
le ragioni indicate dal pubblico ministero nella sua richiesta; osserva poi il
ricorrente che le due originarie denunce erano state proposte anche ipotizzando
reati di falso o di diversa qualificazione.
In esito all’invio del fascicolo a questa Settima sezione, il ricorrente
ha depositato memoria evidenziando come la ragione indicata (la mancanza di
legittimazione del singolo quale persona offesa del reato di falsa testimonianza)
non teneva conto dell’essere stata la denuncia proposta anche per altri reati nei
quali invece tale qualità era senz’altro configurabile.

2. Il ricorso deve essere dichiarato originariamente inammissibile.
In relazione al reato di falsa testimonianza va confermato che per
consolidata giurisprudenza di questa Corte persona offesa è solo lo Stato, al
singolo interessato/coinvolto competendo la qualità di persona danneggiata,
idonea all’eventuale costituzione di parte civile ove venga esercitata l’azione
penale, ma non legittimante l’interlocuzione in sede di archiviazione.
Quanto agli altri aspetti, va in primo luogo rilevato che la valutazione
di ammissibilità ha come riferimento solo l’originario atto di ricorso (la memoria
successiva non potendo sanare un’eventuale originaria inammissibilità).
Orbene, in tale atto il punto afferente la presenza di due denunce e
l’inadeguatezza della risposta giurisdizionale ad entrambe è trattato in termini
del tutto e solo assertivi, quindi su tale aspetto il motivo è generico.
Del resto, il decreto affronta anche il punto della configurabilità di un
reato di calunnia, che esclude con motivazione specifica, con ciò dimostrando un
apprezzamento del complesso della fattispecie sottoposta alla valutazione, anche

violazione della legge penale e vizi della motivazione in relazione all’omessa

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2

oltre la prospettazione della mera eventuale falsa testimonianza. Né il fatto che il
denunciante indichi diverse possibili ulteriori qualificazioni giuridiche ha efficacia
vincolante per l’apprezzamento dell’autorità giudiziaria.
Ma ulteriore ragione originaria di inammissibilità, per il vero anche
con efficacia assorbente, è quella che il decreto specificamente indica e che l’atto
di ricorso non smentisce: il non avere l’atto di opposizione indicato specifiche e
pertinenti attività probatorie, unica condizione alla quale allo stato il nostro

dalla Corte costituzionale (sent. n. 95/1997), la persona offesa (e tale il
ricorrente è quantomeno per il reato di calunnia) ben può presentare atto di
opposizione anche per contestare apprezzamenti in fatto e in diritto contenuti
nella richiesta di archiviazione, ma ciò comporta la necessità di fissazione
dell’udienza camerale nel solo caso in cui il GIP condivida tali censure.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di eurot300 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro/I200 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.6.2015

-f

codice impone la celebrazione dell’udienza camerale. Come anche riconosciuto

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