Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29671 del 02/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29671 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

sul ricorso proposto da:
IACONO ALESSIO nato il 24/10/1977 a LA SPEZIA

avverso la sentenza del 01/04/2015 del GIUDICE DI PACE di LA SPEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 02/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI
Udito il Procuratore Generale in ersona del PAOLA FILIPPI
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

(

Data Udienza: 02/05/2016

-o

RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 1 aprile 2015 il Giudice di pace di La Spezia ha
dichiarato estinto il delitto di ingiuria contestato ad Alessio Iacono, ai sensi
dell’art. 35 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274, fissando il risarcimento del danno a
favore della persona offesa Nicola Cavallaro nella misura di euro 300,00 e
condannando, altresì, lo Iacono a rifondere le spese legali sostenute dal
Cavallaro, che liquidava in euro 500,00, oltre accessori di legge.
2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore.

dell’imputato a rifondere le spese processuali sostenute dalla persona offesa.
Tale rimborso non è contemplato dall’art. 35 del d. Igs. N. 74 del 2000,
posto che tale voce non è una diretta conseguenza dannosa del reato.
3 – La parte civile ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendosi il ricorrente
confrontato con le argomentazioni spese dal giudice.
La parte civile, infatti, era venuta a conoscenza dell’offerta solo in data
successiva alla prima udienza così che si era dovuta, in essa, costituire parte
civile, sostenendo le conseguenti spese processuali, che andavano, pertanto,
rifuse.
Il ricorso dell’imputato, poi, non era neppure autosufficiente non avendo egli
provato che la parte civile fosse venuta a conoscenza della sua offerta prima
della celebrazione della prima udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1 – L’art. 35 del d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, che prevede l’estinzione del
reato conseguente a condotte riparatorie”, dispone che il giudice di pace dichiari
l’estinzione del reato quando accerti, o l’imputato dimostri, di avere proceduto
alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il
risarcimento.
Nella norma citata non si rinviene alcun riferimento alla liquidazione delle
spese processuali, come voce distinta dalla complessiva riparazione del danno.
Anche perché, dovendosi procedere alla declaratoria di estinzione in occasione
della prima udienza (o dell’udienza a cui il giudice rinviava il processo su
richiesta dell’imputato che intendeva pervenire al risarcimento o alle
restituzioni), l’attività defensionale prestata nell’interesse della persona offesa
non può che essere minima.
2 – A concreto conforto di quanto assunto, anche nell’odierno caso concreto
si era tutto definito alla prima udienza (dopo un rinvio per legittimo impedimento
dell’imputato) e, così, la decisione del giudice di liquidare anche le spese
1

Con l’unico motivo deduce la violazione di legge, in relazione alla condanna

sostenute dalla persona offesa, neppure costituitasi parte civile, e di liquidarle
proprio a tale titolo, resta sfornita di ragioni giuridiche e fattuali (nello stesso
senso: Sez. 5, n. 21012 del 07/03/2013, Rv. 255440 e Sez. 4, n. 9472 del
24/01/2012, Angelini, Rv. 251987).
3 – A ciò deve inoltre aggiungersi che il delitto per il quale sono state
stabilite le condotte riparatorie é stato abrogato dal d. Igs. n. 7 del 15 gennaio
2016 e tale ius superveniens impedirebbe, comunque, di ritenere fondata una
pretesa che trae origine dalla (permanente) rilevanza penale della condotta

5 – La sentenza impugnata va pertanto annullata nella parte (l’unica
sottoposta al vaglio di questa Corte) in cui condanna l’imputato al pagamento
delle spese processuali a favore della persona offesa.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla condanna alle
spese processuali in favore della parte civile, che elimina.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2016.

oggetto del procedimento.

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