Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29670 del 05/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29670 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE CRISTOFARO DOMENICO N. IL 27/04/1958
avverso la sentenza n. 2837/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

dR(

Data Udienza: 05/04/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 23/05/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di
Manfredonia, in data 14/05/2010, appellata da Domenico De Cristofaro,
imputato del reato di cui agli artt. 15 lett. c), 24, 25 L. 963/1995 (come
contestato in atti) e condannato alla pena di mesi cinque di arresto.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono meramente ripetitive di quanto
esposto in sede di Appello e già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.
Sono, comunque, infondate perché la Corte di Appello ha congruamente
motivato i punti oggetto di impugnazione (vedi pagg. 2 e 3 sentenza 2° grado).

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Domenico De
Cristofaro con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 05 Aprile 2013

Il Componente estensore

Il Presidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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