Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29670 del 02/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29670 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PAGANO MANFREDI, nato a CAPRI, il 8.2.1948
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 28.11.2014 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola Filippi
che ha concluso per il rigetto del ricorso ;
udito per l’imputato l’Avv. Marco Imbimbo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza
emessa dal Tribunale di Napoli-Sez. dist. di Capri, ha dichiarato non doversi procedere essendo
il reato di cui all’art. 595, terzo comma, c.p. estinto per prescrizione.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa a cinque motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, come primo motivo, l’inosservanza della legge penale processuale in
relazione all’art. 522 c.p.p.. Si duole la parte ricorrente della mancata corrispondenza tra
accusa e statuizione di condanna, giacché non gli era stata contestata, nell’editto accusatorio,
la violazione dell’art. 57 c.p..
1.2 Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 125, 3 comma, c.p.p. per la
omessa decisione in relazione al motivo di doglianza afferente alla dedotta incompetenza
territoriale.
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Data Udienza: 02/05/2016

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1.3 Con il terzo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge processuale in relazione
all’art. 24 c.p.p. ed in ragione della omessa trasmissione degli atti al giudice territorialmente
competente per il primo grado di giudizio.
1.4 Con il quarto motivo di doglianza si deduce la violazione dell’art. 129 c.p.p. che non
sarebbe applicabile in caso di costituzione di parte civile.
1.5 Con il quinto motivo si denunzia il vizio argomentativo e l’erronea applicazione della legge
penale in relazione all’art. 595 c.p. e 51 c.p.. Si deduce da parte del ricorrente l’erroneità della
motivazione nella pare in cui non aveva adeguatamente motivato in ordine al contenuto della
ordinanza cautelare che aveva attinto anche il Gargiulo ove si evidenziava un suo ruolo anche
nelle condotte di sfruttamento e reclutamento delle prostitute, tanto ciò è vero che il Gargiulo
ospitava nella sua abitazione una prostituta ucraina dalla quale riceveva favori sessuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
2.1 In ordine ai profili di doglianza relativi alla censure di carattere processuale ( e che
corrispondono, in buona sostanza, ai primi quattro motivi ) non può non rilevarsi in questa
sede la loro non ricevibilità.
2.2 Ante omnia, deve essere precisato che il reato per cui si procede ( art. 595, terzo comma,
c.p. ) è stato già dichiarato estinto per intervenuta prescrizione dalla Corte d’Appello di Napoli.
Ne consegue che nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la
prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione
della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili,
qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili ( Cass.,
Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013 – dep. 30/05/2013, Luongo, Rv. 256625)
2.3 Ed invero, con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha respinto
l’eccezione di nullità per violazione dell’art. 522 c.p.p.: si tratta di un motivo inammissibile,
perché in presenza di una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità non è
rilevabile nel giudizio di legittimità, perché l’inevitabile rinvio al giudice del merito è
incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. un., 28
novembre 2001, n. 1021, Cremonese).
2.4 Ma analogo discorso deve essere ripetuto per gli altri motivi, con cui sono stati dedotti
vizio processuali.
3. Rimane dunque da esaminare il quinto motivo di impugnativa.
3.1 Esso è invero infondato.
Sul punto, occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il
vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della
decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella
motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la
conseguenza che il sindacato di legittimità deve essere limitato soltanto a
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riscontra r

I

l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro
rispondenza alle acquisizioni processuali (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del
07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040 ). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della
Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato
che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto,
posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di

per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., n. 6402 del
30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la
modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta
immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della
motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006,
Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si
risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, osserva subito la
Corte come le doglianze sollevate dalla parte ricorrente siano tutte versate in fatto e come tali
non proponibili innanzi al giudice di legittimità.
Ciò posto, la Corte non può non rilevare come, comunque, i limiti del legittimo esercizio di
cronaca giornalistica siano stati, nel caso di specie, del tutto superati, atteso che il Gargiulo era
stato attinto dalla misura cautelare per un reato diverso da quello per il quale era stata diffusa
la notizia, così evidenziandosi a luce meridiana il travalicamento del limite della veridicità della
notizia riportata nel periodico.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2.5.2016

merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e

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