Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29669 del 05/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29669 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE SIMONE GIUSEPPE N. IL 23/07/1953
ELEFANTE ANTONIO N. IL 28/01/1958
avverso la sentenza n. 530/2010 TRIB.SEZ.DIST. di SORRENTO, del
10/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 05/04/2013
Elefante Antonio e De Simone Giuseppe propongono ricorso per cassazione
avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di torre Annunziata in
via colpevole del reato di cui agli articoli 93 e 95 d.p.r. 380/2001 per aver
eseguito lavori in zona sismica omettendo di depositare gli atti progettuali
presso l’ufficio del genio civile competente.
Deducono in questa sede i ricorrenti con motivo unico la violazione di legge
assumendo che il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il reato di cui
agli articoli 93 e 95 del d.p.r. 380/01 senza che dall’istruttoria dibattimentale
sia emersa la prova della sismicità della zona e si fa rilevare al riguardo che la
circostanza non risulta chiarita dal tecnico comunale e che, anzi, in una
precedente sentenza non era stata contestata la violazione in esame.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il tribunale a pagina cinque della sentenza cita le attestazioni risultanti dalla
relazione tecnica del 4 febbraio 2008 ed in questo senso deve ritenersi
adeguata la motivazione sul punto di contestazione.
Nè in questa sede è possibile censurare il merito della valutazione.
Come puntualizzato dalle Sezioni Unite l’inammissibilità del ricorso per
cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art.
129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Rv. 217266).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1000 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 ciascuno.
Così deciso, il giorno 5.4.2013