Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29669 del 04/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29669 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGGIPINTO BARTOLOMEO N. IL 27/02/1974
avverso la sentenza n. 1804/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
27/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

45693/14 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza con cui in data 27.3.14 la CORTE D’APPELLO
DI BARI, in esito al giudizio, ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto

colpevole di reati ex art. 367 e 640 c.p., anche condannandolo al risarcimento
dei danni in favore della parte civile Eurizon Tutela spa, ricorre l’imputato
BARTOLOMEO MAGGIPINTO contestando che il contenuto del suo atto d’appello
non permettesse alla Corte distrettuale la rivalutazione di punti specifici.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo é
manifestamente infondato e al tempo stesso diverso da quelli consentiti.
Significativamente il ricorso, presentato con atto personale, non individua una
delle tipologie specifiche sole permesse dall’art. 606 c.p.p.. Le censure del
ricorso si risolvono in generiche doglianze di merito, mentre l’ordinanza
impugnata ha spiegato la mancanza di indicazione di riferimenti probatori per
sostenere affermazioni quindi prive di alcuna specificità invece necessarie per
orientare la rivalutazione del Giudice d’appello. Effettivamente, poi, anche la
richiesta di miglioramento del trattamento sanzionatorio era contenuto solo nelle
conclusioni dell’atto di impugnazione, senza alcuna deduzione a sostegno.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.6.2015

contro la sentenza del locale Tribunale che il 13.1.2001 lo aveva dichiarato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA