Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29668 del 02/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29668 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
BELGRADO NICOLA, nato a CASARANO, il 12.1.1947;
BELGRADO LUCIA, nata a CASARANO, il 17.12.1937 ;
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 12.11.2014 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola Filippi
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per il reato di cui all’art. 612 c.p. per
intervenuta prescrizione e per l’annullamento senza rinvio per il rinvio di cui all’art. 594 c.p.
per abolitio crinninis ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Casarano in data 28.11.2012 nei confronti dei detti imputati per i reati di cui
agli artt. 594 e 612 c.p.
Avverso la predetta sentenza ricorrono entrambi gli imputati, per mezzo del loro difensore,
affidando la loro impugnativa a tre motivi di doglianza.
1.1Deduce la parte ricorrente il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge
processuale penale in relazione all’art. 32, comma 2, D.Isg. 274/2000. Osservano i ricorrenti
che il giudice di prime cure, nonostante avesse azionato il suo potere officioso di acquisizione
della prova dichiarativa, non aveva poi tenuto in alcuna considerazione l’esito favorevole, per
essi imputati, delle dichiarazioni rese dalle testimonianze così acquisite.
1

Data Udienza: 02/05/2016

1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio argomentativo in relazione agli
artt. 192 e 533 c.p.p.. Deduce la parte ricorrente la non verosimiglianza del racconto fornito
dalla costituita parte civile Torna e l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dai testi
Vetrugno e Casalini, escussi, peraltro, ai sensi del sopra richiamato art. 32, comma, 2, d.lgs.
274/2000 ; evidenzia che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, pur non necessitando dei
“riscontri esterni” ai sensi del terzo comma dell’art. 192, c.p.p., richiedevano un attento vaglio
di credibilità intrinseca, che nel caso di specie era mancata per l’assenza di ulteriori conferme

1.3 Con il terzo motivo di deduce l’erronea applicazione della legge penale e la omessa
motivazione in relazione agli artt. 157, 161, 594 e 612 c.p. in relazione alla mancata
rilevazione della intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Ante omnia, occorre dichiarare l’intervenuta abrogazione dell’art. 594 c.p. in forza dell’art. 1
del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, con la conseguente necessità di disporre l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua.
2.1 Occorre tuttavia annullare senza rinvio la impugnata sentenza anche in relazione
all’ulteriore fattispecie di reato contestata sub art. 612 c.p., in conseguenza della intervenuta
remissione della querela da parte della persona offesa Torna Mario, così come verbalizzata
innanzi ai Carabinieri della Stazione di Casarano in data 26 aprile 2016 e pervenuta presso la
Cancelleria di questa Corte in data 29.4.2016.
2.2 Sul punto, va precisato, che la remissione di querela non richiede una formale accettazione
essendo sufficiente che non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione da parte del
querelato (art. 155 cod. pen.). Ne deriva che integra l’accettazione della remissione tacita della
querela la mancata comparizione del querelato, cui sia stata data comunicazione
dell’intervenuta remissione, all’udienza successivamente fissata, in quanto, essa non può
essere interpretata come un’ipotesi di rifiuto tacito, non essendo incompatibile con la volontà
di accettare la remissione ( Cass., Sez. 5, n. 19568 del 31/03/2010 – dep. 24/05/2010, P.M.
in proc. Falcone, Rv. 247501 ).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all’art. 594 c.p.
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annulla la stessa sentenza con
riferimento al reato di cui all’art. 612 perché è estinto per remissione di querela.
Così deciso in Roma, il 2.5.2016

in quanto dichiarato dai testi sopra indicati.

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