Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29667 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29667 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LE CANH DZUY N. IL 08/06/1974
avverso la sentenza n. 915/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

45673/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che in data
22.5-20.6.14 ha confermato la sua condanna per reato di evasione, ricorre per

di nullità dell’intero procedimento, mancanza o illogicità della motivazione,
inosservanza dell’art. 192.3 c.p.p..

2. Il ricorso è originariamente inammissibile.
Il primo motivo è del tutto generico, risultando formulato in termini
tali da non permettere alcuna immediata individuazione e valutazione della
assertiva censura in rito.
Secondo e terzo motivo sono diversi da quelli consentiti,
prospettando – a fronte di un duplice conforme specifico apprezzamento in fatto
dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune
dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi
dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera
sollecitazione ad una diversa valutazione del materiale probatorio, del tutto
preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04.06.2015

cassazione l’imputato DZUY LE CANH a mezzo del difensore, enunciando motivi

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