Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29666 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29666 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto, da:
MUSERRA FRANCESCO N. IL 11/09/1960
avverso la sentenza n. 2844/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
04/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

RG 45620/14

Motivi della decisione
L’imputato MUSERRA Francesco ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Bari che in riforma di quella emessa dal locale Tribunale il 19.1.2012,
appellata dall’imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato di cui all’ art. 385 c.p. ha
rideterminato la pena inflitta.

Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico ed in fatto rispetto alla puntuale e
corretta motivazione resa dalla Corte sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato,
essendo stato l’imputato trovato in occasione di due controlli fuori dalla sua abitazione ove era
ristretto. Il trattamento sanzionatorio non è stato oggetto di appello e quindi inammissibile è la
deduzione al riguardo. L’inammissibilità del ricorso non consente di apprezzare il decorso del
termine prescrizionale verificatosi dopo la sentenza impugnata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

Il ricorrente deduce vizio di mancanza della motivazione in ordine all’elemento oggettivo del
reato ed omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nel
massimo. Si deduce, inoltre, la prescrizione del reato alla data del 27.2.2014.

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