Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29665 del 15/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29665 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENTIVEGNA ROBERTO N. IL 26/05/1988
avverso la sentenza n. 6936/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/02/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe CORASANITI, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.
Per l’imputato, l’avv. Giuseppe NEGRO ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 marzo 2015 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronunzia di
primo grado emessa dal Tribunale della stessa città, con la quale Roberto BENTIVEGNA è stato
ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 619 cod. pen. per avere, quale addetto al servizio

destinatari, gettandola in un cassonetto dei rifiuti (fatto del 7 settembre 2007).
2. Ha proposto ricorso, con atto sottoscritto dal suo difensore, l’imputato, articolando quattro
motivi e deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
2.1.Con il primo motivo viene denunziata violazione di legge processuale in ordine alla
utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Giuseppe TRIGGIANI per violazione degli artt. 63,
191 e 195 cod. proc. pen., in quanto tale soggetto, ispettore postale, deve ritenersi ufficiale di
polizia giudiziaria, sicché non avrebbe potuto deporre sulle dichiarazioni a lui rese dall’imputato
quando questi era già indiziato di reità.
2.2. Con il secondo motivo vengono denunziati vizi motivazionali in ordine alla
valutazione delle prove. Vengono quindi indicate una serie di discrasie nella valorizzazione
delle dichiarazioni di alcuni testi, mentre si evidenzia che l’imputato si è sempre proclamato
innocente.
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l’intervenuta estinzione del reato per decorso del
termine prescrizionale.
2.4. Con l’ultimo motivo viene richiesta l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va accolto il terzo motivo.
Invero, la non manifesta infondatezza degli altri motivi proposti impone la declaratoria di
estinzione del reato essendo ormai decorso il termine prescrizionale in data 7 marzo 2015.
In proposito, va ricordato che l’oramai consolidata e qui condivisa giurisprudenza di questa
Corte afferma che solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’articolo 129 cod.proc.pen. (Sez. Un. n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca, rv 217266).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2015
sigliere

nsore

Il Prgidente

delle poste e con abuso di qualità, soppresso corrispondenza a lui consegnata per il recapito ai

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