Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29665 del 04/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29665 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA DOMENICO N. IL 18/09/1992
avverso la sentenza n. 2493/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 16/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

RG 45611/14

Motivi della decisione
L’imputato LA ROSA Domenico ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Catanzaro che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale il
21.2.2013, appellata dall’imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato di cui all’ art.
385 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico ed in fatto rispetto alla puntuale e
corretta motivazione resa dalla Corte sulla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo
del reato, essendo stato l’imputato trovato con le valigie in mano al di fuori del luogo di
detenzione dal quale si stava allontanando sulla strada pubblica e nonostante la evasione gli
fosse già stata contestata dalla responsabile della struttura, avendo del pari correttamente
negato la dedotta assenza di soluzione di continuità della restrizione e della non necessaria
volontà di definitiva sottrazione.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

Il ricorrente deduce vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche per
travisamento dei fatti, riproducendosi la prima sentenza senza dare conto delle doglianze
difensive, mancando nella specie sia l’offensività della condotta, stante la mancata rilevante
soluzione di continuità dello stato di restrizione, sia il dolo richiesto dalla norma, essendo
l’imputato rientrato nel luogo di detenzione, da quale si era allontanato per uno stato di
intollerabile disagio, senza alcuna coercizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA