Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29664 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29664 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMELIO MARCELLO N. IL 21/07/1970
avverso la sentenza n. 1459/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 05/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

45609/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che in data
5-12.5.2014 confermava la sua condanna per evasione, ricorre per cassazione

violazione degli artt. 385 c.p. e 192 c.p.p..

2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme specifico
apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non
apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si
risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione del materiale
probatorio, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04.06.2015

l’imputato AMELIO MARCELLO a mezzo del difensore, enunciando motivo di

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