Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29663 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29663 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUBERTO DOMENICO N. IL 17/06/1970
avverso la sentenza n. 183/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
RG 45594/14
Motivi della decisione
•
L’imputato RUBERTO Domenico ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Catanzaro che in riforma di quella emessa dal Tribunale di Crotone il
19.11.2012, appellata dall’imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato di cui all’ art.
385 c.p. ha ridotto la pena inflitta.
Il ricorrente deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della
prima sentenza senza riferimento alle doglianze mosse.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico ed in fatto rispetto alla puntuale e
corretta motivazione resa dalla Corte su entrambe le doglianze mosse in appello, con la quale il
ricorso non si confronta in alcun modo.