Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29662 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29662 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPADA ANTONIO N. IL 02/01/1952
avverso la sentenza n. 514/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 04/06/2015
45592/14 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che in data
7.7.2014 ha confermato l’affermazione di colpevolezza per reato ex art. 334.2
proprietario e custode) ricorre per cassazione l’imputato ANTONIO SPADA a
mezzo del difensore, enunciando motivi di indeterminatezza del capo di
imputazione e vizi alternativi della motivazione.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono,
entrambi, diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice
conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità. Il primo è anche
manifestamente infondato (il contenuto del secondo dando conto
dell’adeguatezza sul punto della risposta della Corte d’appello). Quanto al
secondo, l’argomentazione articolata dei Giudici del merito sulla riconducibilità a
mero errore materiale della diversità di un carattere della targa si sottrae a
censure di ordine logico, il resto essendo appunto censura di merito (posto che a
fronte di tale motivazione non costituiva affatto inversione della prova il rilievo
della possibilità per l’imputato di mettere a disposizione il veicolo confiscato, se
diverso da quello dallo stesso rottamato).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04.06.2015
c.p. (aver fatto rottamare autoveicolo sottoposto a confisca di cui era