Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29661 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29661 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALABRESE FILIPPO N. IL 29/11/1975
avverso la sentenza n. 367/2014 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, de114/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 04/06/2015

v

45552/14 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza con cui in data 24.6.14 la Corte d’appello di
Caltanissetta confermava la condanna di Filippo Calabrese per una serie di reati

polizia municipale di Gela, intervenuti per far cessare attività irregolare di
commercio ambulante, ricorre l’imputato FILIPPO CALABRESE a mezzo del
difensore, enunciando motivi di: erronea qualificazione giuridica dei fatti e
mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo dei reati di cui ai capi A e B
(336 e 337 c.p.), mancato assorbimento del capo A nel B e mancanza della
condizione di procedibilità per i capi F e G (danneggiamento e minacce
aggravate), violazione dei parametri ex art. 133 c.p..

2. Il ricorso è originariamente inammissibile.
I primi due motivi sono al tempo stesso generici e manifestamente
infondati: i Giudici del merito hanno ricostruito con specifica motivazione la
sussistenza di fatti e condotte, cui hanno ancorato la qualificazione giuridica dei
diversi momenti e la procedibilità d’ufficio in termini logici del tutto congrui. Il
ricorso ignora tale percorso argomentativo e si risolve in affermazioni assertive.
Il terzo motivo, a fronte di specifica motivazione, si risolve in
doglianza di merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.6.2015

conseguenti ad aggressione nei confronti del comandante e di un agente della

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