Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29660 del 23/06/2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29660 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Tete Nicola, nato il 11/07/1960
avverso la ordinanza n. 1533/2015 del 08702/2016
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso, con adozione dei conseguenti provvedimenti.
Data Udienza: 23/06/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale di Benevento con ordinanza emessa in sede di udienza
dibattimentale 9/2/2016 ha respinto la richiesta di sospensione del processo con
messa alla prova formulata nell’interesse di Tete Nicola, imputato del reato di cui
agli artt. 186 comma 1, comma 2 lett. c e comma 2 bis, commesso in Flumeri il
3 maggio 2014.
cassazione avverso l’ordinanza reiettiva della sua richiesta, lamentando difetto di
motivazione, avendo il Tribunale respinto la sua richiesta senza indicare le
ragioni e gli argomenti che lo avevano condotto a così decidere. Il ricorrente
rileva che l’art. 464 quater cod. proc. pen. dispone che il giudice provvede
sull’istanza dell’imputato “in base ai parametri di cui all’art. 133 del codice
penale” e sottolinea che, trattandosi di un potere discrezionale, è necessaria una
puntuale esplicitazione delle ragioni dell’eventuale rigetto dell’istanza.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte in sede di requisitoria
scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso
4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, le Sezioni Unite, con la recente sentenza del 31/03/2016 (della
quale attualmente si dispone soltanto la relativa informazione provvisoria),
hanno avuto modo di precisare che l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento
rigetta la richiesta dell’imputato di ammissione al procedimento con messa alla
prova, quale è per l’appunto l’ordinanza impugnata, non è autonomamente
ricorribile per cassazione, ma è impugnabile soltanto congiuntamente alla
sentenza a norma dell’art. 586 c.p.p..
Trattandosi di questione controversa, che ha richiesto l’intervento delle
Sezioni Unite, il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese e della
sanzione, previste dall’art. 616 c.p.p. per il caso in cui il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 2
6
2.Tete Nicola, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per