Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29660 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29660 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TUSHA IVI N. IL 02/06/1987
avverso la sentenza n. 3401/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
07/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
RG 45540/14
Motivi della decisione
L’imputato TUSHA IVI ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Bari che, in sede di rinvio, in riforma di quella emessa dal locale Tribunale il 4.3.2010,
appellata dall’imputato, ha rideterminato la pena inflitta al predetto riconosciuto responsabile
in ordine ai reati di cui agli artt. 110,61 nn. 5 e 7, 628 co. 1 e 3 c.p. e 81,110,605 c.p..
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico rispetto al limitato tema devoluto in
sede rescindente, riguardante i soli aspetti delle attenuanti generiche e della sospensione
condizionale della pena.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il ricorrente deduce vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
in ordine alla affermazione di responsabilità ed al mancato riconoscimento della tenuità del
fatto prevista dall’art. 648 comma 2 c.p..