Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2966 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2966 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATALDI GIORGIO N. IL 18/05/1966
avverso la sentenza n. 2980/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 13/11/2015

Ritenuto:

– – che il Tribunale di Catania, con sentenza del 30/04/2014, ha dichiarato Cataldi Giorgio
colpevole del reato di cui all’art.5 lett. c) I. n. 283 del 1962 per avere impiegato nella
preparazione di alimenti destinati alla somministrazione acqua contenente cariche
microbiche superiori ai limiti consentiti;
– – che avverso detta sentenza ha proposto appello, poi trasmesso a questa Corte,
l’imputato, deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza per errata applicazione

– – che l’appello deve essere anzitutto convertito in ricorso per cassazione ex art. 568,
comma 5, c.p.p., stante l’inappellabilità della sentenza impugnata;
– – che infatti, secondo quanto affermato da Sez. U., n. 45371 del 2001, Bonaventura, allorché
un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di
gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi,
come accaduto del resto nella specie, a norma dell’art. 568, comma 5, c.p.p., a verificare
l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas
impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato
giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto
giurisdizionale, al giudice competente;
– – che, ciò posto, va preliminarmente preso atto che i Difensori firmatari del gravame, ovvero
gli Avv.ti Emiliano Cinquerrui e Jacopo Carlo Salvatore Torrisi, non risultano tra i difensori
iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione;
– – che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015

della legge penale e mera apparenza della motivazione;

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