Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29659 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29659 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Piantoni Damiano, nato il 01/06/1992

avverso la ordinanza n. 2574/2014 del 14/01/2016 del Tribunale di Bergamo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso, con adozione dei provvedimenti conseguenti.

Data Udienza: 23/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Bergamo con ordinanza emessa all’udienza
dibattimentale 14/1/2016 ha respinto la richiesta di sospensione del processo
con messa alla prova formulata nell’interesse di Piantoni Damiano, imputato del
reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett. b e comma 2 bis e 186 bis comma 1 lett.
a, commesso in Bergamo il 23 aprile 2013.

cassazione avverso l’ordinanza reiettiva della sua richiesta, lamentando
violazione di legge, non essendo l’esistenza di un precedente specifico a carico
prevista dalla legge come causa ostativa all’ammissione all’istituto, e vizio di
motivazione, avendo il Tribunale ritenuto che egli non aveva dato prova di
resipiscenza e di rieducazione dopo lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(al quale era stato ammesso in occasione del precedente specifico), senza
considerare che i lavori di pubblica utilità concessi per il primo episodio criminoso
erano iniziati soltanto nel 2014 (e, quindi, successivamente alla data di
commissione del fatto per il quale si procede nel presente procedimento).

3.11 Procuratore Generale presso questa Corte in sede di requisitoria
scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso

4.Piantoni Damiano ha rinunciato nelle more al ricorso.

5.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.
Occorre aggiungere che, anche nel caso in cui non fosse intervenuta
rinuncia, il ricorso sarebbe stato inammissibile.
Invero, le Sezioni Unite, con la recente sentenza del 31/03/2016 (della
quale attualmente si dispone soltanto la relativa informazione provvisoria),
hanno avuto modo di precisare che l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento
rigetta la richiesta dell’imputato di ammissione al procedimento con messa alla
prova, quale è per l’appunto l’ordinanza impugnata, non è autonomamente
ricorribile per cassazione, ma è impugnabile soltanto congiuntamente alla
sentenza a norma dell’art. 586 c.p.p..
Trattandosi di questione controversa, che ha richiesto l’intervento delle
Sezioni Unite, il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese e della
sanzione, previste dall’art. 616 c.p.p. per il caso in cui il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

2

2.Piantoni Damiano, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia.

Così deciso l3/06/2016

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