Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29659 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29659 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORACE RAFFAELE N. IL 04/08/1956
avverso la sentenza n. 4114/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
24/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
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RG 45533/14
Motivi della decisione
L’imputato SORACE Raffaele ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Genova che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale il 28.3.2012,
appellata dall’imputato e dal P.G., riconosciuto responsabile in ordine al reato di cui all’ art.
368 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di mancanza della motivazione nel discorso giustificativo sulla vicenda
oggetto di giudizio per il limitato richiamo della prima sentenza operato dalla Corte di appello.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico rispetto al limitato tema devoluto in
appello dalla difesa, riguardante i soli aspetti del mancato riconoscimento della prevalenza
delle concesse attenuanti generiche e della eccessività della pena.