Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29658 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29658 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di L’Aquila

nel procedimento a carico di
Toscani Emidio, nato il 25/09/1946

avverso la sentenza n. 1426/2015 del 04/09/2015 del Tribunale di Teramo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza
impugnata senza rinvio, limitatamente alla sospensione della patente di guida, e
disporsi in luogo della sospensione la revoca della patente

Data Udienza: 23/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Teramo ha applicato a Toscani Emidio, su richiesta dello
stesso e con il consenso del PM, la pena di mesi 4 di arresto ed euro 1000 di
ammenda, con sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e
mesi sei e con confisca del mezzo, per aver guidato in Teramo, il 19 agosto
2013, in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico di g./2,01 alla prima prova e
di g/1 1,87 alla seconda prova), con l’aggravante di aver provocato un incidente

2.11 Procuratore della Repubblica di L’Aquila ricorre avverso la suddetta
sentenza lamentando violazione di legge, essendo stata applicata la sanzione
amministrativa della patente di guida in luogo della revoca.

3.11 ricorso è fondato.
Invero, il Giudice di primo grado è incorso in violazione di legge laddove
ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente per la durata di anni uno e mesi sei, mentre l’art. 186 comma 2 bis
C.d.S. (nella formulazione già vigente all’epoca del fatto, verificatosi nel mese di
agosto 2013) prevede espressamente la revoca della patente per colui che,
circolando in stato di intossicazione alcolica superiore ad 1,5 g/1 (come per
l’appunto l’odierno ricorrente), abbia cagionato un incidente stradale.
D’altronde nessun rilievo ha il fatto che nella sentenza impugnata siano
state riconosciute all’imputato le attenuanti generiche in misura equivalente sulla
contestata aggravante. Invero, questa Sezione ha da tempo chiarito che il
giudizio di comparazione tra le circostanze del reato opera unicamente sulla
pena, ma non modifica la configurazione giuridica e le relative conseguenze
(sent. n. 9428 del 14/02/1979, Migliore, Rv. 143387).
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente al
punto in cui ha applicato la sanzione amministrativa della patente, statuizione
che va eliminata, e nel punto in cui non ha applicato al Toscani la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente, statuizione alla quale può
provvedere direttamente questa Corte di legittimità, trattandosi di sanzione
amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente (Sez. 4, sent. n. 8022
del 28/01/2014, Giannella, Rv. 258622).

2

stradale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla disposta
sospensione della patente di guida del Toscani, statuizione che elimina; annulla
senza rinvio la sentenza stessa in ordine alla mancata revoca della patente di
guida del Toscani medesimo, sanzione amministrativa che applica.

Così deciso 23 06/2016

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