Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29658 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29658 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZEI GIOVANNI N. IL 11/01/196a
avverso la sentenza n. 2435/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 16/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
RG 45504/14
Motivi della decisione
L’imputato MAZZEI Giovanni ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Catanzaro che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Lametia Terme il
13.5.2013, appellata dall’imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato di cui all’ art.
385 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di mancanza della motivazione in ordine all’elemento psicologico ed a
quello oggettivo con particolare riguardo alle modalità di accertamento.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
•
J
Il 4eiente
Vince i iz1botundo
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico ed in fatto rispetto alla puntuale e
corretta motivazione resa dalla Corte su entrambi i profili oggetto di doglianza, con la quale il
ricorso non si confronta.