Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29658 del 01/07/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29658 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HAXHIA ENDRIT N. IL 01/09/1970
avverso l’ordinanza n. 19/2013 TRIBUNALE di MODENA, del
07/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 01/07/2014
Rileva che il ricorso di Haxhia Endrit avverso l’ ordinanza del tribunale di Modena datata
7.10.2013, con il quale il predetto richiede di essere restituito nel termine per impugnare la
sentenza della corte di appello di Bologna datata l 8.5.2009,di conferma della sentenza del tribunale
di Forlì del 4.12.2006, irrevocabile il 30.6.2009, è manifestamente inammissibile per essere stata
l’istanza di restituzione già dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione: Sez 2,
14.10/30.11.2011, n. 1749, R.G. 26609/2011. Il ricorso è anche inammissibile per 1 in conferenza
della ragione ragioni posta a sostegno dil ichiesta, motivata dal non aver l’ imputato ricevuto la
notifica dell’estratto contumaciale, cir ostanza che avrebbe dovuto solo giustificare una
impugnazione tardiva.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l’ 1.7.2014
Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
lette le conclusioni del S. Procuratore Generale, Mario Fraticelli, per non luogo a provvedere in
ordine all’ istanza di restituzione;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.