Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29657 del 21/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29657 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
LAYE Kayta alias LAYE Kayeta detto “ABLAYE”, sedicente, asseritamente nato nel
Mali il 03/03/1998
avverso l’ordinanza n.190/16 TLP del 22/02/2016, del Tribunale del Riesame di
Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 21/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza n.190/16 TLP del 22/02/2016, il Tribunale del
Riesame di Torino confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale di Torino del
06/02/2016 che, in seguito a fermo del 05/02/2016, aveva applicato nei
confronti di LAYE Kayta alias LAYE Kayeta detto “ABLAYE” la misura cautelare

commi 1 e 1-bis, D.P.R. n.309/1990.

2. Avverso tale ordinanza del Tribunale del Riesame, propone ricorso
per cassazione LAYE Kayta alias LAYE Kayeta, a mezzo del proprio difensore,
lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att.
c.p.p.):
I) violazione di legge e vizi motivazionali per non aver il giudice del
riesame adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta maggiore età
dell’imputato, già valutato minorenne da altra A.G..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente fondato e impone la declaratoria di
inammissibilità.

4. Occorre premettere che, come ripetutamente affermato da questa
Corte di legittimità, l’accertamento radiografico del polso dà conto dei risultati
esperiti in tutti i casi consimili ed è in grado di offrire un tranquillizzante grado di
certezza in ordine ai suoi esiti circa il processo di accrescimento dell’organismo
nell’età evolutiva (cfr. ex multis sez. 3, n. 38280 del 25.3.2014) e che tale
accertamento costituisce strumento idoneo ad individuare l’età dell’imputato in
quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell’organismo nell’età
evolutiva (sez. 4, n. 16946 del 20/03/2015).

5.

Ciò detto, nel caso di specie il Giudice del riesame ha

ineccepibilmente valorizzato il fatto che “il certificato in atti, relativo a LAYE,
redatto dal medico radiologo, attesta che l’età ossea, valutata alla mano e al
polso sinistro secondo il metodo di Greulich e Pyle, è risultata essere di almeno
18 (diciotto) anni dimostrandosi la completa saldatura dei nuclei di

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della custodia in carcere in relazione a plurimi episodi di reato di cui agli artt. 73,

accrescimento radiale e ulnare”. Non si trattava quindi di una situazione “limite”
nella quale la saldatura è in via di completamento, poiché i risultati degli
accertamenti strumentali erano evidentemente compatibili con un’età
sensibilmente maggiore degli anni diciotto.
5.1. Il Giudice del merito ha, inoltre, rimarcato che l’indagato è
sedicente ed è stato, in occasione di un precedente arresto avvenuto il
07/09/2015, trovato in possesso di una carta di identità rilasciata dal comune di
Chieri intestata a SAMOUH Tarik, nato il 20/12/1983 in Marocco, “contraffatta
Anche in tale

occasione egli dichiarava di essere nato il 03/03/1998, ma veniva ritenuto
maggiorenne sulla scorta del precedente e già citato certificato del 05/08/2015
(v. sub punto 5.); a seguito di tale arresto, condotto in direttissima all’udienza
del 09/09/2015, veniva giudicato con rito abbreviato, in esito al quale il giudice
rilevava di ufficio (non essendo stata eccepita neppure dal difensore) e
dichiarava con sentenza la propria incompetenza funzionale, ritenendo
competente il Tribunale per i minorenni, cui ordinava la trasmissione degli atti. Si
legge nella motivazione, assai succinta, della sentenza, che il Giudice, pur
ritenendo “ferma l’idoneità accertativa dell’esame radiografico del polso”,

ha

comunque ritenuto sussistente il dubbio sulla maggiore età dell’imputato.
5.2. Dato atto che anche nell’occorso citato comunque non si
dubitava della

“idoneità accertativa dell’esame radiografico del polso”,

il

Tribunale del Riesame ha, incensurabilmente, ritenuto insussistente il dubbio
circa la maggiore età dell’indagato in quanto attestata dall’accertamento
radiologico compiuto il 05/08/2015, accertamento non contestato, nella sua
idoneità accertativa, né dal difensore in occasione del successivo arresto del
07/09/2015, né dallo stesso giudice di quel procedimento. Né, a fronte di ciò, la
difesa ha portato alcun elemento o argomento di carattere scientifico incidente
sulla possibilità di sindacare la validità di tale metodo accertativo dell’età, né
tanto meno sulla possibilità di sindacarne lo scorretto utilizzo nel caso di specie.

6. Da quanto detto discende l’inammissibilità del ricorso.
6.1. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale sentenza
n. 186 del 2000)- al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che si stima equo determinare in C 1.000,00.

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mediante applicazione della fototessera della persona fermata”.

6.2. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento
sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda
a quanto stabilito dall’art.94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a
quanto stabilito dall’art.94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p..

Così deciso il 21/06/2016

delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle

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