Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29657 del 05/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29657 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMMOSCATO IGNAZIO N. IL 13/11/1966
avverso la sentenza n. 113/2012 TRIBUNALE di TRAPANI, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 05/04/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Trapani, con sentenza emessa il 27/04/2012, ex art. 444
cod. proc. pen., applicava nei confronti di Ignazio Ammoscato – imputato del
reato di cui all’art. 2 L. 638/1983 (come contestato in atti) – la pena di gg. 40 di
reclusione ed C 57,00 di multa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Ignazio
Ammoscato con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 5 Aprile 2013

Il Componente estensore

Il Presidente

legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza delle

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