Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29657 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29657 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE CATALDO COSIMO N. IL 08/08/1957
avverso la sentenza n. 3782/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TARANTO, del 11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

45458/14 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Taranto ha applicato a DE CATALDO Cosimo,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui alli art. 368 c.p..

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile assoluta genericità,
atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato – con motivazione che
il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di questa Corte regolatrice e,
adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei
controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione,
calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena
su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995,
Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina) valutando sia la correttezza della imputazione che
le emergenze che la sostenevano, oltrechè esprimendo il giudizio di congruità della pena.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
deducendo carenza di motivazione in ordine alle ragioni di accoglimento dell’accordo
intervenuto tra le parti.

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