Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29656 del 21/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29656 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROBERTI DAVIDE N. IL 12/06/1982
avverso l’ordinanza n. 635/2016 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
22/03/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. a
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 21/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22 marzo 2016 il Tribunale del Riesame di Roma, decidendo
in sede di rinvio della corte di cassazione, che aveva annullato con riferimento alle
esigenze cautelari una precedente ordinanza di rigetto della richiesta di riesame avverso
l’ordinanza del G.I.P. di applicazione della custodia in carcere nei confronti di Roberti
Davide, indagato in concorso con Abramo Ettore di ricettazione, detenzione e porto di

domiciliari (peraltro già disposta nelle more dal Tribunale con provvedimento del 29
gennaio).

2.

Riteneva in particolare sussistente il pericolo di reiterazione del reato in

considerazione della oggettiva gravità delle condotte contestate, del fatto che il Roberti
era sottoposto ad un procedimento per reati in materia di stupefacenti, circostanza che
ne comprovava l’inserimento non occasionale in circuiti criminali che destavano allarme
sociale, ed escludeva che il decorso del tempo avesse fatto venir meno il rischio di
recidiva.

3. Ha proposto ricorso il Roberti, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.274 c.p.p. poiché il Tribunale
non aveva tenuto conto del lungo periodo di carcerazione preventiva sofferto,
dell’osservanza delle prescrizioni imposte con il regime degli arresti domiciliari e della
distanza temporale dai fatti, cui corrispondeva un affievolimento delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è infondato.
La questione all’esame di questa Corte è limitata alle esigenze cautelari: sul punto la
motivazione della impugnata ordinanza appare corretta ed immune dalle prospettate
censure.
Posta la oggettiva gravità dei fatti, il Roberti non è stato ritenuto meritevole di una
misura non privativa della libertà personale in considerazione della pendenza a suo carico
di un procedimento per reati in materia di stupefacenti e dei suoi non occasionali rapporti
con ambienti di notevole spessore criminale, tanto da aver ricevuto nel procedimento in
oggetto due pistole di provenienza delittuosa: il periodo decorso dall’esecuzione della
misura restrittiva e la distanza temporale dai fatti non portava pertanto automaticamente
all’affievolimento delle esigenze cautelari e non era tale da escludere qualunque periodo
di recidivanza.

due pistole, risultate provento di furto, sostituiva la misura in atto con quella degli arresti

2. L’apprezzamento sviluppato dal Tribunale di Roma in ordine sia alla concretezza
sia all’attualità delle esigenze cautelari é in linea con il novum

introdotto dalla legge n.

47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell’articolo 274 c.p.p.
Come è noto, l'”attualità” dell’esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua
“concretezza”. Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l’uno (la concretezza) alla
capacità a delinquere del reo, l’altro (l’attualità) alla presenza di occasioni prossime al
reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche

autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in
quello di attualità e viceversa (Sezione III, 18 dicembre 2015, Gattuso). Ma il giudice
del riesame ha rispettato questo principio e, nel contempo, non ha certo trascurato il
decorso del tempo tra la misura e i fatti

sub iudice,

mettendo in evidenza il

comportamento del prevenuto in termini tali da giustificare la concretezza e l’attualità del
rischio di reiterazione e l’urgenza di provvedere.
Con ciò si è perfettamente corrisposto – in termini qui in fatto non rinnovabili – al
principio secondo cui la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione
cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità
sia in relazione alla scelta della misura (Sezione III, 18 dicembre 2015, Gattuso cit.).

3. Per tali considerazioni il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno 2016

Il Consig

tensore

Il Presid t

modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato), deve essere

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