Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29656 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29656 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBA MARTINO N. IL 23/02/1971
avverso la sentenza n. 1336/2014 TRIBUNALE di BRINDISI, del
03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
45416/14 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brindisi ha applicato a BARBA Martino, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui agli artt.110, 624,625
nn. 2 e 7 e 385 c.p..
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile assoluta genericità,
atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato – con motivazione che
il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di questa Corte regolatrice e,
adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei
controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione,
calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena
su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995,
Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
deducendo carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause ex art. 129 c.p.p. e della
corretta qualificazione giuridica della condotta.