Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29654 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29654 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAGLIALATELA DARIO N. IL 21/10/1986
avverso la sentenza n. 8897/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

RG 45385/14

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
– Vizio della motivazione in relazione alla omessa considerazione della sussistenza di
condizioni che potevano legittimare un proscioglimento nel merito ed alla apodittica
sussistenza del reato, quantomeno sotto il profilo psicologico, sussistendo nella specie
lo stato di necessità legato al diritto alla salute per un incidente domestico.
Vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo
alla concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto all’affermazione di responsabilità desunta dal
ritrovamento dell’imputato con una granita in mano nel cortile condominiale ed alla sua
successiva fuga alla vista dei militi fino al suo raggiungimento in ospedale – a seguito delle
indicazioni della madre – per un irriscontrato incidente domestico.
Il secondo motivo è generico ed in fatto rispetto alla giustificazione resa dalla sentenza sul
trattamento sanzionatorio, scevra da vizi logici e giuridici.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

L’imputato TAGLIALATELA Dario ricorre a mezzo dei difensori contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Napoli, che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Torre Annunziata
in data 24.7.2008, appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 385
c.p. e condannato a pena di giustizia.

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