Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29653 del 21/06/2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29653 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TORMENTI GIOVANNI N. IL 23/04/1960
TORMENTI MARCELLO N. IL 04/12/1968
TORMENTI FRANCO N. IL 11/09/1955
avverso la sentenza n. 25996/2015 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 25/01/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
frt’e/sentite le conclusioni del PG Dott. 4.0e, wowiwo “t,
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Data Udienza: 21/06/2016
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I difensori di Giovanni Tormenti postulano procedersi a correzione
d’errore materiale della motivazione e del dispositivo della sentenza n. 7914 del
25 gennaio 2016, emessa dalla 4 Sezione della Corte nei confronti dello stesso
Giovanni Tormenti e nei confronti di Marcello e Franco Tormenti.
Motivo dell’istanza é costituito dal fatto che con detta sentenza, oltre a
disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (la n. 1064/2013
per prescrizione, si disponeva l’annullamento con rinvio alla Corte di Appello di
L’Aquila quanto al reato di cui al capo A. Deducono gli esponenti che tale ultima
statuizione é erronea, poiché la Corte d’appello competente per il giudizio di
rinvio doveva essere individuata in quella di Firenze, anziché in quella di L’Aquila.
2. L’istanza é fondata.
Ritenuto, infatti, che nella specie si tratti di errore materiale, suscettibile di
correzione con procedimento disciplinato dall’art. 130 cod.proc.pen. (vds. Sez. 3,
n. 8354 del 12/11/2014. dep. 2015, F., Rv. 262551), deve effettivamente
constatarsi che la Corte del rinvio doveva nella specie essere individuata in
quella di Firenze e non in quella di L’Aquila, in base al combinato disposto degli
artt. 623, lettera c), cod.proc.pen., e 175, disp.att. cod.proc.pen..
A tale errore la Corte pone rimedio, disponendo che, fermo il resto, nella
motivazione della sentenza n. 7914 del 25 gennaio 2016, emessa dalla 4 Sezione
della Corte di Cassazione nei confronti di Giovanni Tormenti, Marcello Tormenti e
Franco Tormenti, nel dispositivo della stessa sentenza inserito nella sentenzadocumento e in quello annotato a ruolo, laddove é indicata quale competente per
il giudizio di rinvio la Corte d’appello di L’Aquila, si intenda invece indicata come
tale la Corte d’appello di Firenze.
P.Q.M.
Dispone che, nella motivazione della sentenza n. 7914 del 25 gennaio 2016,
emessa dalla 4 Sezione della Corte di Cassazione nei confronti di Giovanni
Tormenti, Marcello Tormenti e Franco Tormenti, nel dispositivo della stessa
sentenza inserito nella sentenza-documento e in quello annotato a ruolo, laddove
é indicata quale competente per il giudizio di rinvio la Corte d’appello di L’Aquila,
si intenda invece indicata come tale la Corte d’appello di Firenze.
Manda alla Cancelleria per le relative annotazioni.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.
della Corte d’appello di Perugia) quanto al reato di cui al capo C, perché estinto