Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29653 del 16/01/2018

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29653 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CIRIELLO ANTONELLA

Data Udienza: 16/01/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso l’ordinanza 28/09/2016 del GIP TRIBUNALE di PESARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO;
lette le conclusioni del PG Giovanni di Leo che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 28.09.2016 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Pesaro, ha rigettato l’istanza di revoca della confisca disposta con la sentenza di condanna di
B.B. – per il reato di cui all’art. 174 D. Lgs. 42/2004 – relativa al dipinto “Ritratto di
Isabella d’Este” attribuito a Leonardo da Vinci, di proprietà della medesima A.A., imputata
in diverso procedimento per il medesimo fatto.
2.- Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la A.A., tramite i
propri difensori di fiducia, chiedendone l’annullamento.
2.1.- Con il primo motivo la ricorrente preliminarmente ha rilevato che, a seguito di
ricorso in Cassazione del 04.08.2016, con il quale aveva impugnato la sentenza di condanna
dello B.B., contenente l’ordine di confisca, la prima sezione di questa Corte, con ordinanza
del 14 gennaio 2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento agli
artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost. in relazione agli artt. 579, comma 3, e 593 c.p.p. (nella parte
in cui non prevedono che non sia consentito al terzo estraneo al reato, ma titolare di formale
diritto di proprietà sui beni confiscati, di proporre appello avverso la sentenza di primo grado,
relativamente al capo contenente la statuizione della confisca dei propri beni); da tanto, nella

(
I

prospettazione della ricorrente, deriverebbe la inesistenza del giudicato penale, e la inefficacia
della statuizione sulla confisca.
2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge in
relazione agli artt. 27 Cost., 74 D. Lgs. 42/2004 e 6 della CEDU, in cui sarebbe incorso il
provvedimento impugnato, per avere erroneamente ritenuto valida la confisca, nonostante non
sia consentita a carico di terzi estranei al reato. In relazione a ciò, osserva la difesa che,
sebbene la ricorrente sia imputata in procedimento penale separato, ma connesso, in quanto

presunzione di innocenza, può allo stato ritenersi estranea al reato e, in ragione di ciò, dovrà
affermarsi l’illegittimità dell’ordine di confisca destinato, altrimenti, a produrre un

vulnus al

patrimonio personale della ricorrente.
2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge, in cui
sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata, nel ritenere che la difesa non abbia fornito gli elementi
necessari a fondare il giudizio di estraneità al reato, poiché tale interpretazione equivarrebbe
ad obbligare la ricorrente a svelare le tesi difensive, che danneggerebbero la parità di
condizioni tra accusa e difesa nel procedimento penale a carico della istante.
2.4.- Con il quarto motivo la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione
al giudizio inerente l’esistenza del periculum in mora, presupposto giustificativo della misura
ablatoria della confisca. Ed infatti, afferma la difesa, il quadro oggetto di restrizione si trova in
territorio Svizzero ed è sottoposto alla vigilanza delle autorità elvetiche, essendo destinato a
restare in territorio estero fino al termine del giudizio penale a carico dell’odierna ricorrente.
Tali circostanze, a parer della difesa, renderebbero inconfigurabile il periculum in mora, atteso
che alcun ragionevole timore di sottrazione del bene può ritenersi esistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato.
3.1- Tutti i motivi prospettati dalla ricorrente muovono dall’assunto dell’estraneità della
ricorrente al fatto reato per il quale è intervenuta la confisca.
Con il proprio ricorso, articolato su quattro motivi, l’imputata sostiene infatti- senza
tuttavia allegare alcun elemento fattuale dal quale desumere l’ipotesi – che, poiché estranea ai
fatti oggetto del procedimento, per il quale è stata disposta la confisca, avrebbe diritto alla
caducazione della misura ablatoria e, dunque, alla restituzione del bene, in quanto terzo
proprietario in buona fede. La tesi prospettata, tuttavia, non trova riscontri ed anzi appare
smentita dai fatti di causa, con ovvie ricadute sulla stessa legittimazione della ricorrente a
impugnare il provvedimento di confisca.
Le caratteristiche di estraneità, non si rilevano nella posizione della ricorrente, almeno allo
stato degli atti, giacchè, come emerge dalla mera lettura della sentenza di applicazione pena,
che ha disposto la confisca, la A.A. è coimputata del reato di cui all’art. 174 del Digs.
42/04.

proprietaria del bene illecitamente esportato dallo B.B., la stessa, in virtù del principio di

Ne discende che, pur non avendo la ricorrente riportato una condanna, nondimeno non può
essere considerata, ai fini che rilevano, soggetto estraneo alla commissione del reato o che
comunque non ne avrebbe potuto ricevere un vantaggio (giacchè come emerge dallo stesso
ricorso per cassazione, la ricorrente aveva incaricato lo B.B., ossia il coimputato che ha
patteggiato, della vendita del quadro attribuito a Leonardo da Vinci e detenuto in Svizzera dalla
famiglia A.A.), potendosi ammettere, in termini generali che, all’esito del giudizio,
accertata la estraneità della ricorrente ai fatti, la stessa si trovi nelle condizioni di terzo

La giurisprudenza di questa corte, peraltro, ha affermato il principio per cui, quando è
configurabile il reato di illecito trasferimento all’estero di cose di interesse storico o artistico, la
confisca prevista dall’art. 174 D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere
obbligatoriamente disposta, anche se il privato non è responsabile dell’illecito, o comunque non
ha riportato condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona estranea
al reato, poiché trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione
è rimessa al giudice penale a prescindere dall’accertamento di una responsabilità penale (cfr.
Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 42458 del 10/06/2015).
3.2 – Del tutto irrilevante è la questione relativa al periculum in mora, fatta valere con
l’ultimo motivo, stante il carattere obbligatorio della misura, né assume rilievo la questione di
costituzionalità pendente, come chiarito dalla stessa ricorrente, con riguardo alla posizione del
terzo estraneo, che per i motivi evidenziati, non riguarda la ricorrente nel caso di specie.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16.01.2018

interessato in buona fede (circostanza di cui dà conto la stessa ordinanza impugnata, pag. 1).

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