Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29653 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29653 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERFETTO GIOVANNI N. IL 29/10/1957
avverso la sentenza n. 6758/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
RG 45362/14
Motivi della decisione
L’imputato PERFETTO Giovanni ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Napoli, che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 5.1.2009,
appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 385 c.p..
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 474 e 62 c.p. con riferimento
alla ritenuta contraffazione dei marchi.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente generico in quanto del tutto avulso
dall’oggetto della sentenza impugnata.