Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29652 del 21/06/2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29652 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOSI ALDRUAL N. IL 01/08/1977
avverso l’ordinanza n. 12/2016 GIP TRIBUNALE di PIACENZA, del
09/02/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Doti.
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 21/06/2016
•
RITENUTO IN FATTO
1. Losi Aldrual ha proposto ricorso in proprio avverso il provvedimento con cui il
G.I.P. presso il Tribunale di Piacenza dichiarava la inammissibilità della istanza di
rimessione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna, in
considerazione della irrevocabilità del decreto, rilevando come tale irrevocabilità
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In data 28 gennaio 2016 il difensore di Losi Aldrual depositava richiesta di
restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art.175, comma 2, c.p.p. avverso
il decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Piacenza in data 5
giugno 2009, lamentando la irregolarità della notifica e dichiarando comunque di esserne
venuto a conoscenza solo in data 23 gennaio 2016.
Il G.I.P. dichiarava inammissibile la richiesta stante la irrevocabilità del decreto.
Evidente l’errore di diritto in cui è incorso il G.I.P. dal momento che la richiesta di
restituzione nel termine per proporre opposizione presuppone l’inutile decorso del
termine di cui all’art.461 c.p.p. e dunque la irrevocabilità del decreto.
Ne deriva l’annullamento dell’impugnato decreto con rinvio degli atti al Tribunale di
Piacenza per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l’impugnato provvedimento e dispone la restituzione degli atti al
Tribunale di Piacenza per nuovo esame.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno 2016
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Il Presidente
costituisca proprio il presupposto indicato dall’art.175, comma 2, c.p.p.