Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29652 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29652 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FREDA SAVERIO N. IL 02/10/1960
avverso la sentenza n. 8652/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

RG 45360/14

Motivi della decisione
L’imputato FREDA Saverio ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Napoli, che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Avellino in data
13.11.2008, appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole dei reati di cui all’art. 337 c.p. e
582,585 c.p. e condannato a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili.

Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione della sentenza
che, senza vizi logici e giuridici, ha affermato la piena consapevolezza dell’imputato nel porre
in essere la reazione violenta e minacciosa ai danni del p.u. ROCA che , in servizio ed in divisa,
gli si era avvicinato chiedendogli contezza della sua presenza presso il pronto soccorso
ospedaliero.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
Sulla base dei principi affermati da questa Corte nella ordinanza Sez. U. n. 5466 del
28.10.2004 C rv 226716 non sono dovute le spese in favore della parte civile ove il deposito
della memoria non riveli una funzione effettiva della sua partecipazione feconda rispetto al
procedimento dialettico che deve svilupparsi sui motivi di ricorso, come avviene nella specie,
ove si contestano genericamente le altrettanto generiche deduzioni di controparte.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 337 e 582 c.p. per carenza
dell’elemento soggettivo e vizio di motivazione rispetto alla ricostruzione della condotta tenuta
senza la consapevolezza della presenza del p.u. ROCA, posizionato alle spalle dell’imputato.
E’ stata depositata memoria difensiva nell’interesse della parte civile che sollecita la
declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto per motivi non consentiti.

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