Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29651 del 21/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 29651 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RANTOLO ANTONINO N. IL 30/01/1964
avverso la sentenza n. 1272/2015 GIP TRIBUNALE di
CALTAGIRONE, del 21/01/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R
ectiluzie-t
eleiRAU „PvC24.A: cAGYVV)

Uditi difensor Avv.;

CGUCL ~VV

(-?Y-21-1

etCL

CU’

Data Udienza: 21/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1.Raniolo Antonino, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso avverso la
sentenza resa ex art.444 c.p.p. dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone per il reato di
detenzione di marijuana, prospettando due distinti motivi: inammissibilità della richiesta
di giudizio immediato a suo tempo formulata dal P.M. e violazione dei diritti di difesa per
omessa notifica del provvedimento di rinvio della udienza, adottato per suo legittimo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate.

2.Quanto al primo motivo, una volta richiesta dall’imputato la definizione del giudizio
con l’applicazione della pena concordata, rimane irrilevante la questione relativa alla
esistenza o meno dei presupposti per il rito immediato, nella specie anche per la
preclusione ex art.627 c.p.p. dovuta al fatto che la sentenza oggetto dell’odierno
gravame è stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio di questa corte.

3.Del pari privo di pregio il secondo motivo atteso che alla udienza del 21 gennaio
2016, in cui il processo è stato definito, era presente il difensore munito di procura
speciale e l’imputato non aveva chiesto di essere personalmente sentito (art.127, comma
4, c.p.p.).

4.Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno 2016

nsore

Il Presilente

impedimento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA